Uso dello stemma comunale. Lo stemma comunale è attualmente disciplinato dall’art. 6, comma 2, del T.U.O.E.L. n. 267/00, che demanda all’autonomia dell’ente e, quindi, allo statuto, la sua determinazione, con l’eventuale previsione di una specifica disciplina regolamentare per le modalità di utilizzazione dello stesso. In assenza di specifica regolamentazione, si ritiene che l’uso dello stemma sia comunque da considerare compatibile sia da parte dei consiglieri singolarmente sia dai gruppi, in considerazione del fatto che ciascuno costituisce una parte istituzionale dell’ente locale del quale lo stemma rappresenta un elemento unitario di identificazione. Il suo utilizzo dovrebbe, quindi, essere limitato all’esercizio del munus istituzionale di cui il gruppo è investito ed a tal fine sarebbe opportuno che sulla carta intestata fosse prevista, insieme allo stemma comunale, la contemporanea presenza della denominazione del gruppo o del nominativo del consigliere, nonché del simbolo del gruppo con la specifica indicazione “gruppo consiliare”.
Con email del 26 giugno u.s., allegata in copia, il Segretario Generale del comune di .. ha chiesto un parere in ordine alla legittimità dell'inserimento dell'immagine dello stemma comunale nel simbolo di un movimento politico locale che lo stesso utilizza per tutte le comunicazioni ufficiali, manifesti, e interventi in genere verso la cittadinanza e verso le istituzioni.
Al riguardo, si osserva che lo stemma comunale, che in origine era disciplinato dagli artt. 31 e 66 del Regio decreto 7 giugno 1943 n. 651, reso esecutivo con Regio decreto n. 652/43 (norme ora abrogate, la prima dall'art. 274, comma 1, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la seconda dall'art. 24, d.l. 25 giugno 2008, n. 112), è attualmente disciplinato dall'art. 6, comma 2, del T.U.O.E.L. n. 267/00, che demanda all'autonomia dell'ente e, quindi, allo statuto, la sua determinazione, con l'eventuale previsione di una specifica disciplina regolamentare per le modalità di utilizzazione dello stesso.
In particolare lo stemma costituisce il segno distintivo del comune, l'elemento grafico rappresentativo della identità dell'ente e, pertanto, lo stesso è proprietà del Comune il quale può agire, mediante la tutela riconducibile a quella del diritto al nome di cui all'art. 7 del codice civile, contro chiunque ne faccia un uso improprio o, comunque, non consentito.
Con riferimento al caso prospettato, lo statuto comunale (art.7) descrive la foggia dello stemma comunale, e ne rinvia l'uso alla disciplina di apposito regolamento che, come riferito dal Segretario Generale, non è stato ancora adottato.
In assenza di specifica regolamentazione, si ritiene che l'uso dello stemma sia comunque da considerare compatibile sia da parte dei consiglieri singolarmente sia dai gruppi, in considerazione del fatto che ciascuno costituisce una parte istituzionale dell'ente locale del quale lo stemma rappresenta un elemento unitario di identificazione.
Il suo utilizzo dovrebbe, quindi, essere limitato all'esercizio del munus istituzionale di cui il gruppo è investito ed a tal fine sarebbe opportuno che sulla carta intestata fosse prevista, insieme allo stemma comunale, la contemporanea presenza della denominazione del gruppo o del nominativo del consigliere, nonché del simbolo del gruppo con la specifica indicazione 'gruppo consiliare'.
Nel caso specifico, tuttavia, l'uso è riferito ad un movimento politico al di fuori della sede istituzionale del comune a cui appartengono i gruppi.
Il Segretario generale ha riferito che l'inserimento dello stemma comunale (con caratteristiche leggermente diverse da quello ufficiale) nel simbolo del citato movimento politico, è ritenuto legittimo dal predetto movimento in forza della sentenza n. 16984/04 con la quale la Corte di Cassazione ha affermato che 'la legge n. 131 del 2003, art. 4 in particolare, assegna agli statuti di disporre i principi del funzionamento dell'ente, e tra questi non rientra il potere di innovare nella disciplina dell'uso e del conflitto tra i segni identificativi dei soggetti o tra i segni del mercato'.
Tale sentenza, invero, non appare contrastare con l'articolo 6 del T.U.EO.L. n. 267/00 il quale prevedendo l'adozione dello statuto comunale, stabilisce espressamente che tale strumento debba contenere, altresì, la disciplina dello stemma comunale.
Infine si soggiunge, che l'Ufficio del cerimoniale di Stato e per le Onorificenze presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in risposta a taluni quesiti ha affermato che 'lo stemma è un bene immateriale dell'Ente ed è salvaguardato dalle leggi dello Stato alla stregua del cognome delle persone e di altri diritti immateriali'; ed ancora, che 'è fatto divieto assoluto di appropriarsi dello stemma del Comune, ciò anche se le finalità sono umanitarie, senza scopi di lucro, pur se approvate dal Comune stesso', mentre per le manifestazioni culturali, può essere presente nella locandina 'lo stemma dell'Ente patrocinante, ma ne va richiesta comunque l'autorizzazione all'Ente stesso'.
Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all'ente interessato.