Art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 - Prerogative dei consiglieri comunali. Quesito.

Territorio e autonomie locali
16 Giugno 2015
Categoria 
05.02.05 Consiglieri: prerogative e compiti
Sintesi/Massima 

Atti di sindacato ispettivo. Mancato rispetto del termine previsto per riscontrare le interpellanze e le interrogazioni dei consiglieri. Si ritiene che, alla luce della giurisprudenza in materia, l’ente, in assenza di disposizioni limitative, non possa esimersi dal fornire risposta alle interpellanze nei tempi previsti, ferma restando l’esigenza di leale collaborazione da parte dei consiglieri comunali, che con eventuali comportamenti non corretti possono provocare disservizi.

Testo 

Con la nota allegata in copia, il Presidente del Consiglio comunale di .ha chiesto se, a fronte di numerose interpellanze a risposta scritta presentate da un consigliere comunale, sia possibile configurare un'ipotesi di finalità emulativa e se il termine di trenta giorni per la risposta, previsto dalla norma di legge citata in oggetto, possa essere disatteso, a causa dell' elevato numero di richieste, al fine di non compromettere l'attività dell'ufficio.
Al riguardo, si osserva che l'art. 43 del decreto legislativo n. 267/00 al comma 3 riconosce ai consiglieri comunali la facoltà di presentare 'interrogazioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo', alle quali il sindaco o gli assessori da esso delegati, devono dare risposta entro 30 giorni. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.
Lo statuto del comune di., all'art. 24, comma 2, ribadendo il diritto in parola, rinvia al regolamento per il funzionamento del consiglio, la disciplina delle modalità per la presentazione anche delle interpellanze.
Il citato regolamento all'articolo 13 conferma la facoltà dei consiglieri di presentare, tra l'altro, interpellanze con le modalità di cui agli articoli 42 e seguenti.
In particolare, per quel che riguarda le interpellanze, l'articolo 49 del regolamento, al comma 3, disciplina tre forme di risposta: a) in forma scritta, entro trenta giorni; b) verbalmente in consiglio comunale; c) verbalmente nella commissione consiliare permanente preposta.
Le risposte verbali sono soggette, ai sensi degli articoli successivi, a tempi limitati nell'ambito delle sedute di consiglio comunale e delle commissioni permanenti; per le risposte scritte vige il solo termine di trenta giorni come previsto dalla legge e ribadito dal regolamento consiliare.
Ciò posto, si osserva che né la legge, né le disposizioni statutarie e regolamentari del Comune pongono dei limiti all'iniziativa di interpellanza a risposta scritta da parte dei consiglieri.
In ogni caso, l'esercizio delle prerogative dei consiglieri comunali (diritto di accesso, e diritto di presentare interrogazioni, mozioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo) non potrebbe subire limitazioni a causa di difficoltà organizzative. Infatti, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) con sentenza n. 77 del 16/01/2014, ha osservato che 'il limite di natura organizzativa non può essere eccepito dall'Amministrazione a ragione del diniego dell'accesso, proprio perché la 'difficoltà organizzativa' rientra tra quegli adempimenti a carico di ogni Amministrazione pubblica e quindi, ogni singola struttura dovrà dotarsi di tutti i mezzi necessari all'assolvimento dei loro compiti (Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 2716/2004)'.
Con la citata sentenza n. 2716 del 4.05.2004, il Consiglio di Stato – seppur in relazione ad una richiesta di accesso di un consigliere comunale - ha osservato infatti, che 'la rilevata circostanza della rilevante quantità di atti richiesti è inidonea a giustificare il diniego opposto'.
Tuttavia, occorre richiamare il parere 10 dicembre 2002 reso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che esprime l'avviso che sia ' . generale dovere della Pubblica Amministrazione ... ispirare la propria attività al principio di economicità . che incombe non solo sugli uffici tenuti a provvedere ma anche sui soggetti che richiedono prestazioni amministrative, i quali, specie se appartenenti alla stessa amministrazione, sono tenuti, in un clima di leale cooperazione, a modulare le proprie richieste'.
Pertanto, nonostante la riconosciuta ampiezza del diritto in parola, il consigliere è comunque soggetto al rispetto di alcune forme e modalità dovendo contemperare le opposte esigenze, vale a dire, da un lato le pretese conoscitive dei consiglieri comunali e dall'altro le ' ... evidenti esigenze di funzionalità dell'amministrazione locale".
Ciò posto, si ritiene, alla luce anche della segnalata giurisprudenza, che l'ente, in assenza di disposizioni limitative, non possa esimersi dal fornire risposta alle interpellanze nei tempi previsti, ferma restando l'esigenza di leale collaborazione da parte dei consiglieri comunali, che con eventuali comportamenti non corretti possono provocare disservizi.
Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all'ente interessato.