Il “diritto di accesso” dei consiglieri comunali. Documenti ritenuti “ipersensibili”. Il T.A.R. Lombardia 2363/2014 ha ritenuto che l’attività che il consigliere intende effettuare una volta presa conoscenza delle informazioni non ha necessità di avere contezza dei dati personali dei singoli soggetti (né minori, né genitori, né operatori), che quindi non risultano utili, ai sensi del citato art. 43 del T.U.E.O.L..
Si ritiene che l’Amministrazione possa escludere i dati personali di dettaglio relativi ai singoli la cui conoscenza sia ininfluente.
Con nota in data 10 aprile 2015, ad ogni buon fine allegata in copia, il Segretario generale del comune di . ha posto un quesito in ordine al diritto di accesso dei consiglieri comunali.
In particolare, premesso che in base al regolamento i consiglieri possono prendere visione della posta in entrata ed in uscita che transita nel protocollo, ed avendo posto delle restrizioni in ordine ai documenti riservati o soggetti a privacy, il Comune ha chiesto se sia legittimo porre limitazioni anche in merito al rilascio in copia cartacea di tali documenti, ritenuti 'ipersensibili' e non strettamente connessi all'espletamento del mandato amministrativo.
Al riguardo, si osserva che il 'diritto di accesso' ed il 'diritto di informazione' dei consiglieri comunali nei confronti della P.A., trovano la loro disciplina specifica nell'art. 43 del decreto legislativo n. 267/00, il quale riconosce il 'diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato'.
La materia è soggetta a normazione statutaria e regolamentare da parte dell'ente, nel quadro dei principi della citata norma di legge dalla quale si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U.O.E.L.) che, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n. 241/90. Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare munus espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare, con piena cognizione di causa, la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (cfr. Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, pareri del 23 giugno 2011 e del 7 luglio 2011).
Per quanto concerne il rilascio periodico del riepilogo del protocollo generale dell'ente, comprensivo sia della posta in arrivo che di quella in uscita, si segnala che la giurisprudenza, con orientamento costante, ha ritenuto non conforme a legge il diniego opposto dall'amministrazione di prendere visione del protocollo generale e di quello riservato del sindaco (cfr. T.A.R. Sardegna n. 29/2007 e n. 1782/2004; T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 173/2004 e n. 362/2005, T.A.R. Campania, Salerno, n. 26/2005).
In particolare, il T.A.R. Sardegna ha affermato, tra l'altro, che è consentito prendere visione del protocollo generale senza alcuna esclusione, di oggetti e notizie riservate e di materie coperte da segreto, posto che i consiglieri comunali sono comunque tenuti al segreto ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 267/00.
Sempre il medesimo T.A.R., con sentenza n. 1363, del 28 maggio 2010, ha specificato che 'il registro di protocollo generale del comune è pienamente riconducibile alle categorie di documenti suscettibili di accesso, in quanto idoneo a fornire notizie e informazioni utili all'espletamento del mandato dei consiglieri comunali. Sotto il profilo organizzativo l'accesso al protocollo comunale deve essere effettuato in modo da non creare intralcio all'attività degli uffici'.
Anche il T.A.R. Lombardia – Milano – con sentenza n. 2363 del 23.09.2014 ha riconosciuto un ampio diritto dei consiglieri comunali ad accedere agli atti del Comune in quanto 'non è in dubbio che possa essere ostensibile anche documentazione che, per ragioni di riservatezza, non sarebbe ordinariamente ostensibile ad altri richiedenti, essendo il consigliere tenuto al segreto d'ufficio (Cons. Stato, Sez. V, 5 settembre 2014, n. 4525)'.
Tuttavia proprio in ordine alla fattispecie di richiesta di atti relativi al registro di minori in affido, lo stesso Tribunale Amministrativo della Lombardia, con la medesima sentenza n. 2363/2014 ha specificato che 'fermo il limite esterno di perseguire interessi personali o di tenere condotte emulative, i limiti interni all'esercizio dell'accesso consiliare possono rinvenirsi, per un verso, nel fatto che esso non deve sostanziarsi in richieste di documentazione inutile all'espletamento del mandato, ovvero assolutamente generiche, e, per altro verso, nel fatto che esso deve avvenire in modo da non aggravare eccessivamente la corretta funzionalità degli uffici amministrativi, fermo restando tuttavia che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso'.
Il T.A.R., pertanto, rilevando che il consigliere richiedente aveva ribadito l'indispensabilità delle informazioni cui aveva richiesto accesso senza tuttavia allegare specificamente il motivo per cui ciascuna di esse risultasse indispensabile, ai fini dell'espletamento del proprio mandato (essendo tale l'interesse), ha ritenuto che 'l'attività che il ricorrente intende effettuare una volta presa conoscenza delle informazioni – per come indicata in ricorso – non ha necessità di avere contezza dei dati personali dei singoli soggetti (né minori, né genitori, né operatori), che quindi non risultano utili, ai sensi del citato art. 43 del T.U.E.O.L..
Fermo restando, dunque che 'deve sussistere un collegamento tra gli atti richiesti e l'attività consiliare, così da consentire al consigliere di valutare - con piena cognizione - la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale' (Cons. Stato, Sez. V, 5 settembre 2014, n. 4525 richiamata da TAR Lombardia 2363/2014), si ritiene che l'Amministrazione possa escludere i dati personali di dettaglio relativi ai singoli la cui conoscenza sia ininfluente ai fini precostituiti dal richiedente.
Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all'ente interessato.