Diritto di accesso agli atti esercitato da un movimento politico. L’articolo 10 del decreto legislativo n. 267/00 - che disciplina il diritto di accesso e informazione, rafforzando il diritto alla trasparenza dell’azione amministrativa locale per il cittadino, singolo o associato, - dispone che tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesta Prefettura, nel trasmettere la nota del segretario del Comune di ., ha chiesto un parere in ordine al diritto di accesso esercitato da un movimento politico che ha presentato istanza per la visione e l'estrazione di copia degli elenchi di atti risalenti agli anni 1987, 1993 e 2001.
Al riguardo, conformemente a quanto già espresso con il parere di questo Ufficio del 22.07.2014, richiamato dal segretario comunale, si osserva che l'articolo 10 del decreto legislativo n. 267/00 - che disciplina il diritto di accesso e informazione, rafforzando il diritto alla trasparenza dell'azione amministrativa locale per il cittadino, singolo o associato, - dispone che tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici.
Secondo la giurisprudenza amministrativa, tale norma non intende, comunque, radicare un interesse generico alla legittimità dell'azione amministrativa attraverso un controllo generalizzato degli atti da parte del cittadino o di associazioni, che soggiacerebbe alla disciplina dettata dalla legge n. 241/90.
La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha precisato, che ai sensi del richiamato art. 10, è consentito al cittadino residente di accedere agli atti amministrativi dell'ente locale di appartenenza senza alcun condizionamento e senza necessità della previa indicazione delle ragioni della richiesta, dovendosi solo rispettare la segretezza degli atti la cui esibizione è vietata dalla legge e tutelare la riservatezza dei terzi.
Occorre, altresì, tenere conto delle vigenti disposizioni che impongono gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, come dettate in particolare dagli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che prevedono, tra l'altro, il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati.
Pertanto, si ritiene che la specifica norma sull'accesso agli atti degli enti locali, contenuta nel decreto legislativo n. 267/00, non sia soggetta alle limitazioni previste dalla legge n. 241/90 che impongono la dimostrazione di un effettivo interesse alla conoscenza di un provvedimento emesso e detenuto dalla pubblica amministrazione.
A supporto di tale orientamento soccorre, altresì, la decisione del 17 gennaio 2013 resa dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, secondo la quale le disposizioni di cui alla legge n. 241/90 recedono di fronte alla norma di cui all'art. 10 del T.U.O.E.L. che, in quanto norma speciale, prevale rispetto alla disciplina generale.
La predetta Commissione, con la determinazione del plenum del 15 marzo 2011 ha riconosciuto la legittimità della richiesta di accesso avanzata da un movimento politico culturale, con sede nel Comune a cui è rivolta la richiesta, ritenendo peraltro, che l'esercizio del diritto di cui all'art. 10 del T.U.O.E.L. non è correlato alla titolarità di alcuna situazione giuridicamente rilevante né necessita di adeguata motivazione.
Anche il Difensore civico della Regione Abruzzo con determinazione 1.9.9/2012 ha ritenuto legittimo l'accesso agli atti di un comune da parte di un Circolo politico in quanto espressione diretta di un movimento politico nazionale e locale che si identifica pienamente tra i soggetti privati portatori di interessi diffusi.
Si ritiene, pertanto, che l'accesso agli atti richiesti, qualora si trovino nella disponibilità effettiva dell'Ente, non possa essere negato.
Riguardo alla lamentata gravosità delle richieste, si ritiene, sulla scorta di quanto previsto anche per l'esercizio del diritto da parte dei consiglieri comunali, che occorra disporre misure idonee a garantire il minor aggravio possibile per gli uffici comunali attraverso modalità che ragionevolmente sono fissate nel regolamento dell'Ente.
Infatti il diritto si esercita con il limite di potere soddisfare la richiesta secondo i tempi necessari per non determinare interruzione delle altre attività di tipo corrente.