PRESUNTA INCOMPATIBILITA' PERTRA LAVORATORE A CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (LAVORI SOCIALMENTE UTILI) E LA CARICA DI CONSIGLIERE.

Territorio e autonomie locali
2 Marzo 2015
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

l'UTILIZZO NELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI O DI PUBBLICA UTILITA' NON DETERMINA L'INSTAURAZIONE DI UN RAPPORTO TIPICO DI LAVORO. IL RAPPORTO INTERCORRENTE TRA UN LAVORATORE DI PUBBLICA UTILITA' E LA P.A. NON HA NATURA DI LAVORO SUBORDINATO SI INSTAURA UN RAPPORTO C.D. DI UTILIZZAZIONE. NJN SI RAVVISA LA SUSSISTENZA DELLA CAUSA DI INELEGGIBILITA' NE' DI INCOMPATIBILITA'

Testo 

Classifica 15900/TU/00/60-63 Roma, 2 marzo 2015

OGGETTO: Comune ..... Quesito su eventuale incompatibilità tra le posizioni di lavoratore con contratto a tempo determinato con fondi ministeriali per i lavoratori LPU/LSU e la carica di Consigliere comunale.

Si fa riferimento alla nota pervenuta via PEC in data 13 gennaio 2015, che ad ogni buon fine si allega alla presente, con la quale il Comune di ....... ha richiesto parere di questo Ministero in merito all'eventuale sussistenza di una causa di ineleggibilità, ex art. 60, comma 1, n.7D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale non sono eleggibili nel rispettivo Consiglio comunale i dipendenti del Comune.
Al riguardo, la giurisprudenza ha escluso dall'ipotesi dell'ineleggibilità prevista dalla norma citata la sola ipotesi del lavoro autonomo (Cassazione civile, sez. I, n. 9762 del 15 .9.1995; Tribunale di Sassari, sez. civ. sent. n. 1254 del 13.11.2002) e del lavoratore che non espleti attività lavorativa a favore del Comune in virtù di un contratto di fornitura di lavoro, in quanto al servizio esclusivo di una impresa esterna, esclusiva titolare del potere disciplinare ( Cassazione civile, sez.I, 11.3.2005, sent. n. 5449).
La ratio della norma è quella di garantire il più possibile la separazione tra attività politica e di gestione, l'elemento di discrimine affermato dalla giurisprudenza è la sussistenza delle condizioni tipiche del rapporto di impiego subordinato (sottoposizione ad ordini e direttive, inserimento del lavoratore nella struttura dell'Ente).
Tuttavia l'articolo 4 del D.Lgs. n.81 del 28 febbraio 2000ha previsto espressamente che l'utilizzo nelle attività socialmente utili o di pubblica utilità, non determina l'instaurazione di un tipico rapporto di lavoro, interpretazione recepita dalla costante giurisprudenza.
La Corte di Cassazione, S.U. civ., con sentenza del 22 febbraio 2005, n. 3508 ha ritenuto che il rapporto intercorrente tra un lavoratore di pubblica utilità e la P.A. non ha natura di lavoro subordinato, tra l'Ente ed il lavoratore sussistendone unicamente un rapporto c.d. di 'utilizzazione'.
Sulla base della normativa dettata dal D.Lgs. n.468/97- poi modificata dal D.Lgs n. 81/2000- le attività socialmente utili possono essere svolte attraverso il coinvolgimento di soggetti inoccupati e disoccupati cui vengono riconosciuti alcuni emolumenti espressamente regolati dalla legge, non in quanto oggetto di un contratto di lavoro subordinato ma come obblighi dell'Ente pubblico scaturenti da un rapporto giuridico di carattere previdenziale che, come è stato evidenziato da costante giurisprudenza, trova fondamento nell'art. 38 Cost., perché diretto alla soddisfazione di un interesse sociale, quale quello della tutela contro la disoccupazione.
Che non possa nella fattispecie in esame configurarsi l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato si evince dal complesso della legislazione in materia.
Al riguardo, l'utilizzazione dei lavoratori socialmente utili non comporta la sospensione o la cancellazione dalle liste di collocamento o di mobilità (art.8 D.Lgs. n. 469/19997) ed inoltre il trattamento economico consiste in un emolumento che, non commisurato ex art. 36 Cost.alla quantità e qualità del lavoro svolto, è stato predeterminato in maniera fissa, dapprima, in una indennità oraria qualificata come sussidio ex art. 1, comma 3 D.L. 14 giugno 1995 n. 232, in seguito in una indennità commisurata alle giornate di effettiva esecuzione della prestazione su base mensile.
Inoltre il finanziamento dei lavoratori socialmente utili è stato posto sin dall'inizio a carico del Fondo per l'occupazione (art. 14 D.L. 299/1994; art.11 D.Lgs: n.469/1997;art. 8 D.Lgs. n. 81/2000), la cui quota viene ripartita tra le Regioni (secondo criteri variati nel tempo).
La dottrina giuslavoristica ha parlato nel caso in esame di un rapporto giuridico previdenziale, che viene disciplinato da una legislazione volta a garantire al lavoratore diritti, che trovano il loro fondamento nel disposto dell'art. 38 Cost., il che impedisce al lavoratore impegnato in attività presso le amministrazioni pubbliche, la rivendicazione nei confronti di dette amministrazioni di un rapporto di lavoro subordinato, e dei suoi consequenziali diritti.
In altri termini il lavoratore impegnato in attività socialmente utili, svolgendo la sua attività per la realizzazione di un interesse di carattere generale, ha diritto ad emolumenti, cui non può riconoscersi natura retributiva, ma come si è già detto natura previdenziale.
L'orientamento espresso sin qui, è stato consolidato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 3 del 3 gennaio 2007, che ha ribadito l'impossibilità di configurare, nel rapporto di LSU, un normale rapporto di lavoro subordinato pubblico, chiarendo altresì, che nei lavori socialmente utili il rapporto da configurarsi è quello previdenziale.
Alla luce di quanto sopra, nel caso di specie non si ravvisa la sussistenza della prospettata causa di ineleggibilità dettata dall'art. 60, comma 1,n. 7 del D.Lgs.267/2000, né le cause di incompatibilità previste ex art. 63.
Tenuto conto che le cause ostative all'espletamento del mandato elettivo, disciplinate dal T.U.E.L sopra citato, incidendo direttamente sull'esercizio del diritto di elettorato passivo, sono di stretta interpretazione e come tali non sono suscettibili di estensione analogica, anche in situazioni di fatto che accidentalmente dovessero evidenziare elementi del rapporto di lavoro subordinato, non precluderebbero l'assunzione della carica elettiva.
Di quanto precede si prega di voler fare comunicazione all'interessato.