Da quanto sopra esposto e relativamente alla fattispecie rappresentata, si fa presente che seppure non appaia necessaria una vera e propria procedura selettiva e quindi una pubblicizzazione delle predette assunzioni, le medesime assunzioni dovranno avvenire nel rispetto dei criteri sopra evidenziati, come desumibili dalla “ratio” che sottende alla disposizione contenuta nel citato art. 90 e definiti nel regolamento dell’ente.
Con una nota una Prefettura, nel riferire che un Sindaco di un comune con decreti ha proceduto 'intuitu personae', e quindi esclusivamente sulla base dell'esame dei curricula, modalità peraltro indispensabile nella scelta di personale di diretta collaborazione, alla nomina di due ex dipendenti dell'ente quali componenti del proprio ufficio di staff, ha chiesto di conoscere l'avviso di questo Ufficio in ordine alla legittimità di tali provvedimenti.
La Prefettura obietta, infatti, che l'assunzione dei predetti soggetti, anche in virtù della giurisprudenza formatasi nella materia, debba avvenire mediante l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica, sebbene la particolare natura della collaborazione che si instaura tra gli stessi e gli organi di governo possa farsi rientrare nel novero dei contratti fiduciari, stante la delicatezza dei compiti affidati al suddetto personale, compiti predefiniti dall'art. 90 del D.Lgs n. 267/2000.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che come noto, il primo comma del citato articolo, attribuisce all'ente locale la facoltà di prevedere nel proprio regolamento la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.
Tale comma, pertanto, prevede, in primo luogo, la necessità di una specifica previsione regolamentare ed in secondo luogo che i componenti di detti uffici siano dipendenti dell'ente, salva la possibilità di ricorrere all'assunzione di collaboratori esterni solo per gli enti in condizioni di equilibrio finanziario, come nel caso di specie.
Dal tenore letterale dei commi 2 e 3 dell'articolo in commento, si deve ritenere che il rapporto che si instaura con il predetto personale è un rapporto di lavoro a tempo determinato di natura subordinata, tenuto conto che la norma stessa prevede l'applicabilità ai preposti agli uffici in discorso del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.
Per quanto concerne le funzioni spettanti ai componenti degli uffici di staff, giova sottolineare che il comma 3-bis dell'art. 90, come aggiunto dall'art.11, comma 4, del D.L. 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114, resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionali anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale.
Da quanto sopra esposto e relativamente alla fattispecie rappresentata, si fa presente che seppure non appaia necessaria una vera e propria procedura selettiva e quindi una pubblicizzazione delle predette assunzioni, le medesime assunzioni dovranno avvenire nel rispetto dei criteri sopra evidenziati, come desumibili dalla 'ratio' che sottende alla disposizione contenuta nel citato art. 90 e definiti nel regolamento dell'ente.