Quorum strutturale per la seduta di seconda convocazione del consiglio.

Territorio e autonomie locali
20 Gennaio 2015
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Consiglio Comunale. Sedute di seconda convocazione. L’art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00 demanda al regolamento comunale, “..nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto” la determinazione del “numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute”. Tale disposizione va letta in combinato disposto con l’art. 273, comma 6, del citato T.U.O.E.L. il quale detta una disciplina transitoria che legittima l’applicazione, tra gli altri, dell’art.127 del T.U. n.148/1915 fino all’adeguamento statutario e regolamentare ai nuovi canoni previsti dal richiamato decreto legislativo n. 267/00 nella materia considerata.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale è stato formulato un quesito riguardante il quorum strutturale necessario per la validità delle sedute del consiglio comunale in seconda convocazione, con particolare riferimento ad un ente al quale siano stati assegnati dieci consiglieri, escluso il sindaco, che non abbia ancora provveduto ad adottare un'apposita disciplina regolamentare in materia di quorum strutturale.
Com'è noto, l'art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00 demanda al regolamento comunale, '..nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto' la determinazione del 'numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute', con il limite che detto numero non può, in ogni caso, scendere sotto la soglia del 'terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia'.
Tale disposizione va letta in combinato disposto con l'art. 273, comma 6, del citato T.U.O.E.L. il quale detta una disciplina transitoria che legittima l'applicazione, tra gli altri, dell'art.127 del T.U. n.148/1915 fino all'adeguamento statutario e regolamentare ai nuovi canoni previsti dal richiamato decreto legislativo n. 267/00 nella materia considerata.
L'art. 127, comma 1, prevede che: 'i consigli comunali non possono deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al comune; però alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro membri.'
Ciò posto, si rappresenta, comunque, l'opportunità che le disposizioni statutarie e regolamentari in materia vengano aggiornate alle richiamate norme di legge, al fine di evitare ogni ulteriore dubbio interpretativo.