GLI AGENTI DI POLIZIA PROVINCIALE NON SONO FUNZIONARI DI PUBBLICA SICUREZZA E PERTANTO NON SI RAVVISA LA PROSPETTATA SITUAZIONE DI INELEGGIBILITA'.
Class. 15900/TU/00/60 Roma, 25 novembre 2014
OGGETTO: Comune di ......... Ineleggibilità ex art. 60, comma 1, n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Quesito.
Si fa riferimento alla nota sopra indicata, qui pervenuta in data 24 novembre u.s., con la quale codesta Prefettura ha trasmesso il quesito posto dal gruppo consigliare '......., nel 2000, nella tradizione', concernente l'eventuale esistenza di una causa di ineleggibilità nei confronti del sindaco del comune di Fiumalbo, che riveste la qualifica di agente di polizia provinciale.
Al riguardo, premesso che nella specie può venire in considerazione l'ipotesi disciplinata dall'art. 60, comma 1, n. 2) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si evidenzia che, ai sensi della norma de qua, non sono eleggibili alla carica di sindaco -nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza-.
L'art. 5 del regolamento del corpo di polizia provinciale di Modena, approvato con deliberazione di giunta n. 116 del 9 marzo 2004, prevede che -Il personale del corpo di polizia provinciale, nei limiti delle proprie attribuzioni, del proprio stato giuridico e nelle forme previste dalla legge, riveste la qualifica di: b) agente di pubblica sicurezza, per quanto previsto dalle leggi, previo conferimento della suddetta qualifica da parte del Prefetto con apposito decreto-.
In particolare, trova applicazione nella fattispecie l'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, che precisa i requisiti per il conseguimento della qualifica di che trattasi da parte del personale che svolge servizio di polizia locale.
Pertanto, atteso che gli agenti della polizia provinciale non sono funzionari di pubblica sicurezza, si ritiene che, nel caso in esame, non sia ravvisabile la prospettata situazione di ineleggibilità, anche in virtù della considerazione che le disposizioni in materia di cause ostative all'assunzione ed all'espletamento del mandato elettivo, costituendo un limite all'esercizio del diritto di elettorato passivo tutelato dall'art. 51 della Costituzione, sono di stretta interpretazione ed applicazione (cfr., ex multis, Corte costituzionale, sentenza 20 febbraio 1997, n. 44; Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza 22 dicembre 2011, n. 28504; Id., sentenza 11 marzo 2005, n. 5449).
In tal senso, la giurisprudenza ha di recente precisato che, -come emerge dalla disamina complessiva della norma, i soggetti gravati dalla previsione di ineleggibilità appartengono tutti al rango degli ufficiali di grado superiore delle forze armate e dei funzionari – dirigenti e no – di polizia. Si tratta, cioè, di una categoria di fascia elevata (omissis) cui non può essere assimilato un sottoufficiale subordinato- (cfr. Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza 26 novembre 2010, n. 24021).