INELEGGIBILITA' EX ART. 61 c.1, n. 2 TUOEL. CONFRONTI SINDACO LEGATO CON RAPPORTO DI PARENTELA IN LINEA RETTA DI 1° GRADO CON IL VICESEGRETARIO COMUNALE.

Territorio e autonomie locali
25 Novembre 2014
Categoria 
12.01.03 Ineleggibilità
Sintesi/Massima 

LA FIGURA DEL VICESEGRETARIO COMUNALE E' EVENTUALE E NON OBBLIGATORIA, LE DUE FIGURE (VICESEGRETARIO E SEGRETARIO COMUNALE) NON SONO SOVRAPPONIBILI - COADIUVA IL SEGRETARIO COMUNALE E LO SOSTITUISCE NEI SOLI CASI DI VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO. NON SI RAVVISA INELEGGIBILITA'.

Testo 

Class. 15900/TU/00/61 Roma, 25 novembre 2014

OGGETTO: Comune di ....... Ineleggibilità ex art. 61, comma 1, n. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Quesito.

Con le note sopra indicate codesta Prefettura ha chiesto l'avviso di questo Ministero in ordine all'eventuale esistenza della causa di ineleggibilità di cui all'art. 61 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei confronti del sindaco di ......., legata da un rapporto di parentela in linea retta di primo grado con il vicesegretario comunale dell'ente.
In via preliminare, si osserva che per giurisprudenza costante il diritto di elettorato passivo, previsto dall'art. 51 della Costituzione, presenta una valenza primaria ed ogni limitazione al diritto medesimo ha carattere di eccezione rispetto al generale principio del libero accesso, in condizioni di uguaglianza, di tutti i cittadini alle cariche elettive.
Ne discende che, fermo restando il divieto di interpretazione analogica in materia di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, le relative disposizioni possono in astratto essere intese in senso estensivo rispetto alla mera littera legis, nell'osservanza del canone della ragionevolezza (cfr. Corte costituzionale, sentenza 9 novembre 1988, n. 1020; Id., 20 febbraio 1997, n. 44; Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza 22 dicembre 2011, n. 28504; Id., sentenza 11 marzo 2005, n. 5449).
Nel caso di specie, si tratta appunto di verificare se, alla luce di un'operazione ermeneutica di questo tipo, la figura del vicesegretario comunale sia equiparabile, dal punto di vista funzionale, a quella del segretario. Solo in tale ipotesi, infatti, sarebbe consentito ravvisare un'eadem ratio di disciplina tra le due fattispecie, così come sottesa al menzionato art. 61, comma 1, n. 2 e riconducibile alla finalità di evitare che il rapporto di parentela con l'amministratore locale possa influenzare ed incidere negativamente sul corretto esercizio delle funzioni di garanzia e vigilanza della legalità dell'azione amministrativa proprie del segretario comunale.
Orbene, come noto, il segretario comunale è un organo monocratico del comune previsto dall'art. 97 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Lo stesso non è un dipendente dell'ente locale ed è adibito allo svolgimento di funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi comunali, con la finalità di garantire la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Ai sensi del successivo art. 99, il segretario comunale dipende funzionalmente dal sindaco, che lo nomina scegliendolo tra gli iscritti all'apposito albo. Alle attribuzioni contemplate dal testo unico sugli enti locali si sono recentemente aggiunte quelle previste dall'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che individua nel segretario comunale il soggetto di norma responsabile della prevenzione della corruzione, salva diversa e motivata determinazione.
Così ricostruiti i compiti e le funzioni della figura in questione, i tratti peculiari della stessa risultano essere l'assenza di un rapporto di dipendenza con il comune; la dipendenza soltanto funzionale dal sindaco; lo svolgimento dell'attività di garante della legalità nell'ambito dell'ente locale.
Passando all'esame della posizione del vicesegretario comunale, si evidenzia, innanzitutto, che si tratta di una figura soltanto eventuale e non obbligatoria, atteso che, in base al richiamato art. 97 del testo unico, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 'può' prevederne la nomina. Il vicesegretario ha poi il compito di coadiuvare il segretario ovvero di sostituirlo nei soli casi di vacanza, assenza o impedimento ed, in ogni caso, è un dipendente dell'ente.
Alla luce di tali considerazioni, una recente giurisprudenza ha ritenuto che le due figure non siano sovrapponibili, né sotto il profilo normativo né dal punto di vista funzionale, e non siano, pertanto, equiparabili, ai fini dell'operatività della causa ostativa di che trattasi (cfr. Tribunale di Paola, ordinanza n. 1392 R.G.).
Tale opzione interpretativa appare condivisibile, anche in virtù della considerazione che, come chiarito in via incidentale dai giudici di legittimità in una pronuncia emessa sotto il vigore della previgente analoga normativa, la previsione della copertura del posto di segretario comunale richiede la stabilità o quanto meno l'abitualità dello svolgimento delle relative funzioni. Tale stabilità o abitualità non sembra ricorrere con riferimento al vicesegretario comunale, che, come sopra rammentato, è istituzionalmente chiamato a coadiuvare il segretario e a sostituirlo nei soli casi di vacanza, assenza o impedimento (cfr. Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza 13 marzo 1997, n. 2258). Tanto più che, come precisato dalla giurisprudenza amministrativa, l'eventuale reggenza del vicesegretario non può protrarsi all'infinito, ma deve concludersi entro i termini previsti dall'art. 15, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1997, n. 465 per l'individuazione del nuovo titolare dell'ufficio (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 21 aprile 2010, n. 2268).