Quorum strutturale. Contrasto tra previsione statutaria e regolamentare. Seguendo la gerarchia delle fonti, conformemente anche all’articolo 7 del decreto legislativo n. 267/00, che disciplina l’adozione dei regolamenti comunali “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto” (cfr. sentenza TAR Lombardia, Brescia, n. 2625 del 28 dicembre 2009, TAR Lazio, n. 497 del 2011) la citata disposizione regolamentare dovrebbe essere disapplicata, prevalendo la norma statutaria.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato trasmesso un quesito in ordine alla definizione del quorum strutturale necessario per la validità delle sedute del consiglio comunale di ...
Al riguardo si rappresenta, in via preliminare, che, come noto, l'art. 38, comma 2, del T.U.O.E.L. n. 267/00 demanda al regolamento comunale, '..nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto' la determinazione del 'numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute', con il limite che detto numero non può, in ogni caso, scendere sotto la soglia del 'terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia'; quest'ultimo assunto deve essere inteso nel senso che, limitatamente al computo del 'terzo' dei consiglieri, il sindaco deve essere escluso.
Nel caso di specie, alcuni consiglieri comunali hanno evidenziato un contrasto tra la previsione recata dall'art. 21 dello statuto comunale e l'art. 26, comma 4, del regolamento sul funzionamento del consiglio del citato ente locale.
La prima delle due fonti normative, infatti, prevede la presenza della metà dei consiglieri assegnati al fine della validità delle sedute (cinque componenti); mentre, ai sensi della norma regolamentare, il consiglio potrebbe validamente deliberare con la presenza di 'almeno 7 consiglieri'. Considerato che, in virtù delle modifiche legislative che hanno interessato il numero dei consiglieri assegnati all'ente si sarebbe determinato un contrasto tra la fonte statutaria e quella regolamentare, si chiede di conoscere quale delle due disposizioni debba essere applicata al fine di determinare il numero dei consiglieri necessario a definire il quorum strutturale necessario per la validità delle sedute del consiglio comunale.
Ciò posto si ritiene che, seguendo la gerarchia delle fonti, conformemente anche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 267/00, che disciplina l'adozione dei regolamenti comunali 'nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto' (cfr. sentenza TAR Lombardia, Brescia, n. 2625 del 28 dicembre 2009, TAR Lazio, n. 497 del 2011) la citata disposizione regolamentare dovrebbe essere disapplicata, prevalendo la norma statutaria.
Purtuttavia, al fine di comporre la discrasia evidenziata tra le disposizioni surrichiamate, appare opportuna la revisione delle disposizioni statuarie e regolamentari che disciplinano i quorum e le maggioranze necessarie per il funzionamento del consiglio, al fine del loro corretto adeguamento alle disposizioni di legge che hanno innovato in merito alla riduzione del numero dei componenti del consiglio comunale.
Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione agli esponenti.