Gruppi consiliari

Territorio e autonomie locali
2 Ottobre 2014
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Gruppi consiliari. L’articolo 73 del decreto legislativo n. 267/000, che disciplina l’elezione del consiglio nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, al comma 11 prevede, dopo il riparto dei seggi tra le varie liste, che il primo seggio venga assegnato al candidato sindaco non eletto, e, in caso di collegamento tra più liste, tale seggio si detrae dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate. Il candidato sindaco non eletto fa parte del consiglio non come esponente di una lista, ma in qualità di maggior rappresentante della coalizione nella sua interezza.

Testo 

Si fa riferimento alla nota suindicata con la quale, in relazione ad apposita richiesta del Presidente del consiglio comunale di .., codesta Prefettura ha posto un quesito in ordine alla corretta costituzione dei gruppi consiliari.
In particolare, è stato segnalato che tre consiglieri, già candidati sindaci non eletti, hanno comunicato di assumere la carica di capogruppo per liste che, pur appartenendo alle proprie coalizioni, non hanno espresso consiglieri comunali.
Il Presidente del Consiglio, richiamando l'articolo 81 del regolamento del consiglio comunale, il quale prevede che 'i consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare' ha espresso l'avviso, della sussistenza di una espressa limitazione all'assunzione della carica di capo gruppo da parte dei consiglieri in parola.
Al riguardo, si rappresenta in via preliminare, che l'esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (art. 38, comma 3, art. 39, comma 4 e art. 125 del decreto legislativo n. 267/00). La materia, pertanto, è regolata da apposite norme statutarie e regolamentari, adottate dai singoli enti locali nell'ambito dell'autonomia organizzativa dei consigli, riconosciuta dall'art. 38 del citato T.U.O.E.L..
In ordine alla fattispecie segnalata, si rileva che lo statuto del Comune di . all'articolo 14, comma 1, prevede che 'i consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare'. Tale disposizione appare più rigida rispetto all'articolo 81 del regolamento, laddove si prevede che 'di regola' i consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.
Il citato articolo 14 dello statuto consentendo, altresì, la mobilità tra gruppi, prevede la costituzione del gruppo misto ove si iscrivono di diritto, tra gli altri, i consiglieri che si dichiarano indipendenti, e dispone, al comma 4, che 'ove una lista presentata all'elezione abbia ottenuto un solo consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare'.
Premesso che dalle note pervenute non appare chiaro se i consiglieri interessati abbiano costituito gruppi unipersonali, si rileva, comunque, che in assenza di norme regolamentari che integrino, ulteriormente, la disposizione statutaria i gruppi unipersonali sono riconosciuti solo nei confronti dei consiglieri eletti nell'ambito di una lista (escludendosi, dunque, la formazione di gruppi unipersonali dopo l'insediamento del consiglio).
L'articolo 73 del decreto legislativo n. 267/00, che disciplina l'elezione del consiglio nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, al comma 11 prevede, dopo il riparto dei seggi tra le varie liste, che il primo seggio venga assegnato al candidato sindaco non eletto, e, in caso di collegamento tra più liste, tale seggio si detrae dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.
In proposito, occorre osservare, così come affermato dal C.d.S. con sentenza della V Sezione, 12 dicembre 2003, n. 8208, che la normativa sopra citata 'impone palesemente di dedurre in via prioritaria il seggio controverso da quelli riservati alla coalizione di riferimento, e non da quelli spettanti alla lista che lo ha presentato, e di procedere, poi all'assegnazione di quelli rimasti mediante l'individuazione dei quozienti più alti conseguiti dai candidati dalle liste collegate'.
Il predetto principio è confermato da giurisprudenza più recente (v. T.A.R. Campania – Sez. I, n. 2124/2013 del 22 aprile 2013) la quale ha ribadito che l'interessato 'è stato proclamato eletto non già quale candidato al consiglio comunale (di una lista) ma quale candidato sindaco uscito sconfitto dalla competizione, del più vasto schieramento composto da quattro liste... in conformità al già citato art. 73, comma 11'.
Il candidato sindaco non eletto fa parte, quindi, del consiglio non come esponente di una lista, ma in qualità di maggior rappresentante della coalizione nella sua interezza.
Nel caso di specie, il primo o unico seggio attribuito al complesso di liste collegate, compete, pertanto, al candidato sindaco non eletto, il quale, anche in virtù del più generale principio di rappresentanza di più liste come riconosciuto dalla giurisprudenza, nonché per la maggiore flessibilità introdotta dall'articolo 81 del regolamento del Comune di . ('di regola') rispetto all'analoga previsione statutaria, può costituire un gruppo autonomo, acquisendo i corrispondenti diritti e le relative prerogative.