Spese trasporto salma a seguito di sinistro stradale

Territorio e autonomie locali
2 Ottobre 2014
Categoria 
03.01 Funzioni e compiti
Sintesi/Massima 

Imputazione dei costi relativi al recupero della salma di persona deceduta a seguito di un incidente stradale. In caso di decesso su pubblica via, quando il recupero ed il trasporto avvengano per ordine dell’Autorità giudiziaria, il Comune ove è avvenuto il decesso dovrebbe curare gratuitamente il servizio di trasporto fino al locale che l’Ente medesimo a priori abbia già individuato come deposito di osservazione o obitorio. Tuttavia, solo qualora l’Autorità giudiziaria disponga “accertamenti”, le relative spese possono considerarsi come spese di giustizia da imputare alla stessa Autorità.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesta Prefettura ha trasmesso il quesito formulato dal comune di . in ordine alla imputazione dei costi relativi al recupero della salma di persona deceduta a seguito di un incidente stradale, occorso su una strada provinciale insistente nel perimetro del Comune in oggetto.
In particolare, si chiede di conoscere se i costi debbano essere sostenuti dalla provincia, in quanto ente gestore della strada, ovvero dal comune.
Al riguardo, si osserva che in caso di decesso su pubblica via, quando il recupero ed il trasporto avvengano per ordine dell'Autorità giudiziaria, il Comune ove è avvenuto il decesso dovrebbe curare gratuitamente il servizio di trasporto fino al locale che l'Ente medesimo a priori abbia già individuato come deposito di osservazione o obitorio. Tuttavia, solo qualora l'Autorità giudiziaria disponga 'accertamenti', le relative spese possono considerarsi come spese di giustizia da imputare alla stessa Autorità.
Ciò trova conferma nella sentenza del T.A.R. Campania – Napoli – n. 2844/2004 con la quale è stato precisato che la semplice rimozione ed il trasporto della salma non possono, invece, essere considerati come 'accertamento'; pertanto, in virtù dell'articolo 69, lett. c) del D.P.R. n. 115/2002 che esclude le operazioni in parola dal novero delle spese di giustizia, deve ritenersi che l'obbligo gravi sul comune, indipendentemente dalla circostanza che il trasporto sia stato effettuato in luogo diverso dall'obitorio comunale.
La spesa non può essere, altresì, imputata ai familiari della vittima, nel momento in cui il servizio di trasporto funebre presenti caratteristiche di pubblico interesse e dunque, di servizio indispensabile, dettate dalla necessità di liberare la pubblica via o altri luoghi pubblici e privati per garantire la salute pubblica della collettività.
Presentando chiaramente i presupposti del servizio indispensabile, il servizio in parola deve essere, dunque, posto a carico del comune che, ai sensi degli artt. 16 e 19 del D.P.R. n. 285/1990, ne deve assumere lo svolgimento e le spese e non della provincia, come prospettato nella nota del comune in oggetto.
Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all'ente interessato.