Diritto di accesso dei consiglieri comunali.

Territorio e autonomie locali
1 Ottobre 2014
Categoria 
05.02.06 Diritto di accesso
Sintesi/Massima 

Diritto di accesso dei consiglieri comunali. L’art. 2, commi 9 bis e seguenti della legge n. 241/1990, come modificato dall’art. 1 del d.l. n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012 non si applica per le ipotesi di accesso del consigliere, previste, invece, dall’art. 43 del decreto legislativo n. 267/00.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesta Prefettura ha inoltrato la nota del segretario del comune di . in merito all'applicazione dell'art. 2, commi 9 bis e seguenti della legge n. 241/1990, come modificato dall'art. 1 del d.l. n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012.
In particolare, è stato segnalato che un consigliere comunale, a fronte dell'inutile decorso del termine di trenta giorni dalla presentazione di una richiesta di accesso agli atti del comune, ha prodotto un'istanza di intervento sostitutivo alla luce della sopra citata normativa.
L'ente ritiene che la disposizione in parola sia inapplicabile alla fattispecie segnalata in quanto l'istanza di accesso prodotta dal consigliere comunale non dovrebbe comportare l'adozione di un provvedimento.
Al riguardo, si rileva che il diritto d'accesso dei consiglieri comunali e provinciali agli atti amministrativi dell'ente locale è disciplinato espressamente dall'art. 43, comma 2, del T.U.O.E.L. del 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede in capo agli stessi il diritto di ottenere dagli uffici comunali, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato.
Dal contenuto di tale norma emerge chiaramente che i consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento del proprio mandato, senza alcuna limitazione, essendo estraneo all'ampiezza di tale diritto qualunque divieto di 'ottenere notizie e informazioni' su atti o documenti che possano essere qualificati 'segreti' e come tali sottratti alla sua visione o estrazione di copia (cfr. Commissione di Accesso ai documenti Amministrativi - determinazione del Plenum in data 6 aprile 2011).
L'art. 14 dello Statuto del comune di .., al comma 1, prevede che i consiglieri comunali, ai fini dell'esercizio delle funzioni consiliari hanno diritto di accesso, con le modalità previste dal regolamento, ai documenti ed agli atti dei procedimenti del comune utili all'espletamento del proprio mandato, ivi compresi quelli riservati.
Il regolamento comunale disciplina la materia agli articoli 16 e 17 prevedendo, in particolare, che il diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi si esercita mediante richiesta al segretario comunale o ad altro dipendente da questi designato.
La libera consultazione degli atti è fissata per due giorni alla settimana come individuati direttamente dal segretario, mentre per il rilascio di copie da parte del responsabile del servizio competente in materia, il regolamento prevede il termine massimo di trenta giorni successivi a quello della richiesta.
Entro lo stesso termine, il segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, informa il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non ne consentano la consegna.
Le norme interne all'ente, dunque, non prevedono l'istituto del silenzio diniego, stabilito, invece, dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90 esclusivamente nei confronti dei cittadini che intendono accedere agli atti della pubblica amministrazione, i quali possono poi utilizzare i rimedi giurisdizionali e paragiurisdizionali previsti dalla stessa disposizione, al fine di fare valere il diritto negato.
Ferma restando la possibilità di utilizzare i predetti rimedi giurisdizionali, si fa rilevare che il diritto di accesso dei consiglieri è diversamente qualificato dal nostro ordinamento, in quanto è strettamente connesso all'esercizio del mandato elettorale, attenendo a finalità diverse rispetto a quelle che trovano specifica disciplina nel Capo V (artt. 22- 28) della legge n. 241/90.
Ciò premesso, rilevato che l'art. 2 della predetta legge disciplina le procedure da adottare per la 'conclusione del procedimento', si ritiene, in particolare, che il comma 9 bis, non si applichi per le ipotesi di accesso del consigliere, previste, invece, dall'art. 43 del decreto legislativo n. 267/00.
Tale assunto trova, peraltro, conferma dalla lettura del successivo comma 9-ter dell'art. 2, laddove è prevista la facoltà, al 'privato' che ha titolo alla conclusione del procedimento, di rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis.
Tuttavia, la non applicabilità delle richiamate disposizioni, non può condurre alla conclusione di una minore tutela del diritto di accesso del consigliere, il quale, invero, gode delle più vaste garanzie connesse al proprio status, così come stabilito dall'articolo 43 del T.U.O.E.L..