Numero di assessori. Qualora la previsione statutaria concernente il numero di assessori da cui è composta la giunta comunale dia adito a incertezze interpretative tali da determinare una coincidenza tra il numero massimo e minimo degli assessori, si ritiene opportuna una diversa formulazione della norma statutaria da parte dell’Ente, che potrà procedere alle relative modifiche ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo n. 267/00.
Con la nota allegata in copia, il Comune di . ha formulato un quesito in ordine alla corretta interpretazione della norma statutaria che definisce il numero di assessori nominabili dal sindaco.
Al riguardo, si osserva che il Comune in oggetto, che ha una popolazione superiore ai 10.000 abitanti, ha rinnovato i propri organi a seguito delle elezioni amministrative svoltesi il 25 maggio 2014, eleggendo n. 16 consiglieri.
In ordine all'individuazione del numero degli assessori occorre far riferimento all' art. 2, comma 185 della legge n. 191/2009 e successive modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce che il numero massimo degli assessori è determinato in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore, disponendo, altresì, che ai fini del suddetto computo, nel numero dei consiglieri del comune è computato anche il sindaco.
Inoltre l'art. 47, comma 2 del decreto legislativo n. 267/00, demanda agli enti la facoltà di fissare statutariamente il numero degli assessori, ovvero il numero massimo degli stessi, sempre nell'ambito dei limiti previsti dalla legge.
Lo Statuto del comune di ., all'articolo 13 dispone che la Giunta è composta dal Sindaco e da un minimo di quattro ad un massimo di un quarto dei consiglieri del Comune.
La predetta previsione statutaria potrebbe ingenerare qualche dubbio circa il corretto calcolo dei componenti la giunta, in quanto non avendo esplicitamente previsto che nel numero dei consiglieri vada computato anche il sindaco, verrebbe a determinarsi una coincidenza tra il numero massimo e minimo degli assessori, individuabile in quattro unità .
Tuttavia, occorre richiamare l'art. 37, comma 1, del T.U.O.E.L. il quale include il sindaco tra i 'componenti' del consiglio, mentre il successivo art. 46 utilizza per il sindaco l'espressione 'membro del consiglio'.
Considerato che, nelle ipotesi in cui l'ordinamento non ha inteso annoverare il sindaco o il presidente della provincia tra i componenti del consiglio lo ha indicato espressamente, usando la formula 'senza computare a tal fine il sindaco ed il presidente della provincia', si ritiene che la disposizione statutaria ben possa essere interpretata, nel senso di computare, ai fini del calcolo degli assessori, anche l'organo di vertice.
Ciò posto, tuttavia, al fine di eliminare ogni possibile incertezza interpretativa, si ritiene opportuna una diversa formulazione della norma statutaria da parte dell'Ente, che potrà procedere alle relative modifiche ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 267/00.
Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all'ente interessato.