Codesta amministrazione non potrà procedere alla proroga del rapporto di lavoro del dipendente di cui tratttasi tenuto conto che la data di scadenza del trattenimento de quo anteriore rispetto alla data ultimativa del 31 ottobre 2014.
Con riferimento ad una nota, con la quale codesta Amministrazione alla luce delle recenti disposizioni contenute nel D.L. n. 90/2014, ha chiesto di conoscere se, in via eccezionale, possa prorogare fino al 31.12.2014 o almeno fino al 31.10. 2014, il rapporto di lavoro di un dipendente comunale di cat. D, appartenente alla Polizia municipale e con funzioni di Vice Comandante, il quale raggiunto il limite di 65 anni di età e in possesso dei requisiti per l'accesso al pensionamento già prima dell'entrata in vigore del D.L. 201/2011, aveva formulato richiesta di trattenimento in servizio per un biennio, accordatagli solo per un anno con scadenza il prossimo 31 agosto.
Al riguardo, come noto il 1° comma, dell'art. 1 del citato D.L. 24.6.2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11/8/2014, n. 114, ha abrogato le disposizioni che consentivano il trattenimento in servizio dei dipendenti per un biennio oltre al raggiungimento dei limiti di età previsti per il pensionamento.
Il comma 2, del medesimo articolo 1, contiene una norma di salvaguardia per i trattenimenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto stesso, precisando che gli stessi sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.
In forza di tale disposizione si ritiene, quindi, che codesta Amministrazione non possa procedere alla proroga del rapporto di lavoro del dipendente di cui trattasi tenuto conto che la data di scadenza del trattenimento de quo è anteriore rispetto alla data ultimativa del 31 ottobre 2014.