Risulta condivisibile, quindi, l’orientamento della giurisdizione contabile formatosi in materia, che ha escluso, per incompatibilità con il secondo comma dello stesso art. 90, la possibilità di corrispondere al personale degli uffici di staff il mero rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate nell’esercizio dell’attività lavorativa, con esclusione di qualsiasi compenso o retribuzione per l’attività svolta (Cfr. SRC Campania n.155/2014 PAR del 5.6.2014; SRC Calabria n. 395/2010).
Una Prefettura ha chiesto l'avviso di questo Ministero su un esposto presentato da un consigliere di minoranza di un Comune concernente la costituzione di un Ufficio di staff del Sindaco ex art. 90 del TUEL 267/2000. In particolare, la Prefettura evidenzia che la nomina dei componenti del predetto Ufficio è avvenuta sulla base di un contratto di liberalità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 769 del codice civile, fattispecie prevista espressamente nel regolamento degli Uffici e dei servizi dell'Ente, in virtù del parere n. 81/2009 reso dal Consiglio delle Autonomie locali di una Regione.
Al riguardo, acquisito in data 9.7.2015 il parere del Dipartimento della Funzione pubblica, si rammenta che il citato art. 90 assegna al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi la facoltà di prevedere la costituzione di uffici di supporto agli organi di direzione politica, c.d. uffici di staff. In base alla disciplina contenuta nei commi 1 e 2 di detto articolo i predetti uffici possono essere composti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali se dipendenti di una pubblica amministrazione sono collocati in aspettativa senza assegni. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. Il rapporto contrattuale che può essere instaurato dall'ente locale con i componenti degli uffici di staff è, quindi, per espressa previsione normativa, quello del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, al quale si applicano integralmente le norme del contratto nazionale di lavoro.
Suscita, pertanto, perplessità la stipula di contratti di liberalità ex art. 769 c.c. per la nomina dei componenti dei predetti Uffici, risultando tale modalità del tutto estranea al dato normativo e non potendo il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente locale contenere norme derogatorie alla disciplina di cui al citato art. 90.
Risulta condivisibile, quindi, l'orientamento della giurisdizione contabile formatosi in materia, che ha escluso, per incompatibilità con il secondo comma dello stesso art. 90, la possibilità di corrispondere al personale degli uffici di staff il mero rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate nell'esercizio dell'attività lavorativa, con esclusione di qualsiasi compenso o retribuzione per l'attività svolta (Cfr. SRC Campania n.155/2014 PAR del 5.6.2014; SRC Calabria n. 395/2010).
Analogamente, è stato ritenuto non conforme alle disposizioni dell'art. 90 il ricorso a contratti atipici di lavoro caratterizzati da autonomia e gratuità, tenuto conto che il lavoro volontario e gratuito risulta ammesso, come rilevato dalla Sezione regionale di controllo della Campania con il menzionato parere n. 155/2014, nei casi e alle condizioni stabilite dalla legge. In merito la medesima sezione ha osservato che 'l'inserimento di un soggetto nell'organizzazione pubblica, per quanto in strutture di staff, non può non comportare la soggezione al potere di controllo e di indirizzo necessario alla realizzazione delle finalità istituzionali, con le conseguenze di legge che si ricollegano alla instaurazione ad un rapporto di servizio; per tale ragione, infatti, l'art. 90 TUEL prevede che il rapporto contrattuale che può essere instaurato .. è quello tipico del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.'.
Né sembra possibile applicare alla fattispecie in esame la disposizione contenuta all'art. 5, comma 9 del DL 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'art. 6, comma 1 del DL 24.6.2014 n. 90, che, nel prevedere, per le pubbliche amministrazioni, il divieto dell'attribuzione di incarichi di studio e consulenza a soggetti già lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza, nonché il divieto del conferimento ai medesimi soggetti di incarichi dirigenziali o direttivi o in organi di governo delle medesime amministrazioni pubbliche, esclude gli incarichi e le cariche conferiti a titolo gratuito. Tale disposizione va letta, infatti, nello specifico contesto normativo in cui è inserita, con esclusivo riferimento ai possibili destinatari e alla tipologia di incarichi ivi espressamente individuati.