L’art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce il diritto degli amministratori alle indennità e gettoni di presenza per l’impegno da essi sostenuto per l’esercizio del mandato, nelle misure dalla stessa previste. La riscossione di detti emolumenti si configura quale diritto soggettivo disponibile, conseguentemente è consentito che gli stessi amministratori possano rinunciare al loro percepimento.
Dalla predetta disposizione discende che l'ente prevede per ciascun esercizio le indennità spettanti agli amministratori e stanzia in bilancio le somme necessarie, erogandole poi mensilmente agli aventi diritto, previa assunzione dei relativi provvedimenti d'impegno e degli ulteriori atti che ne conseguano, e senza bisogno di una specifica richiesta da parte degli interessati. Conseguentemente, la mancanza di stanziamenti riferiti alle predette indennità nei bilanci di previsione dei rispettivi esercizi di competenza costituisce un elemento ostativo per qualsiasi corrispondente (e peraltro inammissibilmente tardiva) assunzione di impegno contabile e per il conseguente pagamento degli emolumenti in discorso.
Prot.15900/TU/00/82 Roma, 13 giugno 2014
AL PREFETTO DI
Oggetto: Provincia di . Erogazione degli emolumenti maturati da parte dei alcuni ex amministratori. Quesito.
Con nota del 10 marzo 2014, il commissario straordinario incaricato della gestione dell'amministrazione provinciale di ha trasmesso un quesito concernente la possibilità di erogare, ad alcuni ex amministratori di quell'ente locale, l'indennità da essi maturata e non ricevuta per formale espressa rinuncia al percepimento della stessa.
Come è noto, l'art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce il diritto degli amministratori alle indennità e gettoni di presenza per l'impegno da essi sostenuto per l'esercizio del mandato, nelle misure dalla stessa previste. La riscossione di detti emolumenti si configura quale diritto soggettivo disponibile, conseguentemente è consentito che gli stessi amministratori possano rinunciare al loro percepimento.
Dalla predetta disposizione discende che ordinariamente, in sede di programmazione, l'ente prevede per ciascun esercizio le indennità spettanti agli amministratori e stanzia in bilancio le somme necessarie, erogandole poi mensilmente agli aventi diritto, previa assunzione dei relativi provvedimenti d'impegno e degli ulteriori atti che ne conseguano, e senza bisogno di una specifica richiesta da parte degli interessati (vedasi Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, parere n° 3/2010 del 15 gennaio 2010, nonché parere n° 5/2009 cit.).
Conseguentemente, come anche affermato dalla Corte dei Conti con il parere n. 3 citato, la mancanza di stanziamenti riferiti alle predette indennità nei bilanci di previsione dei rispettivi esercizi di competenza costituisce un elemento ostativo per qualsiasi corrispondente (e peraltro inammissibilmente tardiva) assunzione di impegno contabile e per il conseguente pagamento degli emolumenti in discorso.
La caratteristica peculiare del bilancio di previsione è infatti costituita dal contenuto autorizzatorio dei singoli stanziamenti di spesa per i quali, con l'eccezione degli stanziamenti delle "spese per conto terzi", non è possibile assumere "impegni" che eccedano gli importi autorizzati, e ciò in quanto l'autorizzatorietà degli stanziamenti rappresenta sia una garanzia del rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio, sia uno strumento a supporto degli organi competenti per esplicare correttamente il governo della gestione (cfr. Corte dei Conti Campania Sez. contr., delibera n. 119/2010).
Premesso quanto sopra, in considerazione che sulla questione è tuttora in corso un contenzioso presso la Corte di Conti, si ritiene opportuno attendere l'esito del giudizio pendente.
Si prega di voler rappresentare quanto sopra al commissario straordinario della provincia di .
IL DIRETTORE CENTRALE