PRESUNTA INCOMPATIBILITA' SINDACO DI UN COMUNE FACENTE PARTE DELLA UNIONE DI COMUNI, DIPENDENTE DELL'UNIONE MEDESIMA E COMPONENTE DEI RELATIVI ORGANI POLITICI.

Territorio e autonomie locali
23 Maggio 2014
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

L'IPOTESI PREVISTA DALL'ART. 63 COMMA 1, N.7 TUOEL, SI RIFERISCE ESCLUSIVAMENTE AI DIPENDENTI DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA PER I RISPETTIVI CONSIGLI PERTANTO VA ESCLUSA IL DELINEARSI DI INCOMPATIBILITA' NEL CASO IN ESAME.

Testo 

Classifica 15900/TU/00/63 Roma, 23 maggio 2014

OGGETTO: Comune di ...... Quesito su eventuale incompatibilità tra le posizioni di sindaco di un comune facente parte di un'unione di comuni, dipendente dell'unione medesima e componente dei relativi organi politici.

Si fa riferimento alla nota sopra indicata, con la quale codesta Amministrazione comunale ha chiesto l'avviso di questo Ministero, in ordine alla eventuale esistenza della causa d'incompatibilità di cui al combinato disposto degli artt. 60, comma 1, n. 7) e 63, comma 1, n. 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei confronti del dipendente di un comune che sia amministratore di un altro comune, entrambi facenti parte di un'unione, e che abbia altresì la gestione di un servizio associato.
Al riguardo, si osserva che il legislatore ha delineato l'istituto dell'unione di comuni, disciplinandolo nei suoi elementi essenziali e inderogabili e demandando all'autonomia statutaria e regolamentare dell'unione medesima la disciplina dei propri organi e della propria organizzazione. In particolare, l'art. 32, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, come, da ultimo, modificato dall'art. 1, comma 105, della legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce che -Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati da amministratori in carica dei comuni associati (omissis). Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze ed assicurando la rappresentanza di ogni comune-. Tale previsione normativa persegue l'intento di consolidare l'appartenenza dell'ente associativo ai comuni che lo compongono, attraverso l'identità dei soggetti amministratori.
Il successivo comma 4 stabilisce che -L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori (omissis)-.
In base a tale ultimo richiamo, le norme di cui al menzionato art. 63, in quanto compatibili e non derogate nei termini sopra indicati, devono ritenersi applicabili anche in materia di unioni di comuni.
Alla luce della citata normativa, si potrebbe in ipotesi delineare l'incompatibilità di che trattasi nell'eventualità in cui un medesimo soggetto sia dipendente dell'unione di comuni e, nel contempo, componente degli organi di governo della stessa.
Il caso che qui ci occupa riguarda, invece, un dipendente comunale che andrebbe a gestire un servizio associato nell'ambito di un'unione di comuni, di cui fa parte l'ente presso il quale presta servizio, e che contemporaneamente riveste la qualità di amministratore in un altro ente, pure facente parte della predetta unione.
Sul punto, si osserva che costituisce ius receptum il principio in virtù del quale le cause d'ineleggibilità e d'incompatibilità, sostanziandosi in una limitazione al diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, sono di stretta interpretazione ed applicazione (ex multis, Corte costituzionale, sentenza 20 febbraio 1997, n. 44; Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza 22 dicembre 2011, n. 28504; Id., sentenza 11 marzo 2005, n. 5449).
L'ipotesi prevista dall'art. 63, comma 1, n. 7), del decreto legislativo n. 267 del 2000 si riferisce esclusivamente ai dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli e, di conseguenza, va escluso il delinearsi di una causa d'incompatibilità nei confronti dell'amministratore di un ente locale, che sia dipendente di un altro ente, entrambi facenti parte di un'unione di comuni, e che assuma la gestione di un servizio associato.
Da ultimo, merita evidenziare che il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 ha dettato una specifica disciplina in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi, anche dirigenziali, presso le pubbliche amministrazioni, della quale gli enti interessati dovranno eventualmente tenere conto, ove ne ricorrano in concreto i presupposti.