Diritto d’accesso agli atti dei consiglieri comunali e provinciali ex art. 43, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. La Commissione per l’Accesso ai documenti amministrativi, con parere datato 14 dicembre 2010, ha riconosciuto il diritto ad accedere agli atti relativi al pagamento dei tributi, in quanto le informazioni richieste attengono formalmente all’esercizio del mandato consiliare, essendo esse preordinate a verificare l’efficacia e l’imparzialità dell’azione amministrativa in un settore particolarmente nevralgico come quello dell'effettiva riscossione delle imposte comunali da parte dell'amministrazione competente e pertanto sono da ritenere accessibili dal consigliere comunale.
E' stato posto un quesito in ordine al corretto esercizio del diritto di accesso agli atti riservato ai consiglieri comunali.
In particolare, il Responsabile del Servizio Tributi comunali del Comune ha chiesto se occorra dare seguito alla richiesta di un consigliere comunale di accedere ai fascicoli personali di 154 contribuenti fisici e giuridici - iscritti a ruolo per il tributo sui rifiuti Tarsu/Tares - che hanno ricevuto l'avviso di accertamento per omessa/infedele denuncia.
Al riguardo, si osserva che il diritto d'accesso agli atti amministrativi dell'ente locale è disciplinato dall'art. 43, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede in capo ai consiglieri comunali e provinciali il diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato (ribadito anche dalla Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi, nel Plenum del 2.2.2010 e del 23.2.2010 e nel parere del 5.10.2010).
Secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato (cfr. C.d.S. Sez. V. n. 929/2007), il diritto di accesso da parte del consigliere 'non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'ente con l'unico limite di potere esaudire la richiesta (qualora sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione delle altre attività di tipo corrente .' (limite della proporzionalità e ragionevolezza delle richieste), restando ferma la 'necessità di contemperare nel modo più ragionevole e adeguato possibile dette richieste, finalizzate all'espletamento del mandato, con le esigenze di funzionamento degli uffici'. (C.d.S., Sezione V, del 17 settembre 2010, n. 6963).
Dal contenuto del citato art. 43 si desume il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del comune di residenza (art. 10, T.U. Enti locali) sia, più in generale, nei confronti della pubblica amministrazione, genericamente intesa, come disciplinato dalla legge n. 241/90.
Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare munus espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, al fine di poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata.
A tal fine il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi.
Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato.
Ciò, anche nel rispetto della separazione dei poteri (art. 4 e art. 14 del d. lgs. n. 165/2001) sancita per gli enti locali dall'art. 107 del T.U.O.E.L. n. 267/2000 che richiama il principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, essendo riservata ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato si è orientata nel senso di ritenere che ai consiglieri comunali spetti un'ampia prerogativa a ottenere informazioni, senza che possano essere opposti profili di riservatezza nel caso in cui la richiesta riguardi l'esercizio del mandato istituzionale, restando fermi, peraltro, gli obblighi di tutela del segreto e i divieti di divulgazione di dati personali secondo la vigente normativa sulla riservatezza, secondo la quale, ai sensi del più volte richiamato art. 43, comma 2, i consiglieri comunali e provinciali 'sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge'.
In ogni caso, ad avviso di questa Direzione Centrale, appare necessaria una regolamentazione della materia da parte del Consiglio comunale nell'ambito anche degli strumenti di autorganizzazione dello stesso Consiglio.
Anche il TAR Toscana, Sez. I, con sentenza 11.11.2009, n. 1607 ha ritenuto opportuno sottolineare (concordando, in questo, con l'indicazione fornita dal Ministero dell'Interno in fattispecie analoghe) l'opportunità che l'ente locale, nell'ambito della propria autonomia, si doti, da un lato, di apposita regolamentazione, utile a disciplinare il corretto esercizio del diritto di accesso agli atti e alle informazioni sancito dall'art. 43, comma 2 del T.U.O.E.L., dall'altro, di strumenti organizzativi adeguati a soddisfare le esigenze connesse con l'esercizio del diritto in questione.
In merito alla specifica fattispecie segnalata, appare utile richiamare il parere in data 14 dicembre 2010 con cui la Commissione per l'Accesso ai documenti amministrativi, ribadendo che 'gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un Consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato', ha riconosciuto il diritto ad accedere agli atti relativi al pagamento dei tributi (per le concessioni cimiteriali) in quanto le informazioni richieste attengono formalmente all'esercizio del mandato consiliare, essendo esse preordinate a verificare l'efficacia e l'imparzialità dell'azione amministrativa in un settore particolarmente nevralgico come quello dell'effettiva riscossione delle imposte comunali da parte dell'amministrazione competente e pertanto sono da ritenere accessibili dal consigliere comunale.
Su quanto precede si prega codesta Prefettura di fare analoga comunicazione all'Amministrazione comunale interessata.