TEMPI PER DIMISSIONI E REVOCA DELLE STESSE DA PARTE DEL SINDACO.

Territorio e autonomie locali
20 Maggio 2014
Categoria 
11.01.03 Dimissioni del Sindaco o del Presidente della Provincia
Sintesi/Massima 

PER QUNTO RIGUARDA IL COMPUTO DEL TEMPO DIES A QUO SI APPLICA IL PRINCIPIO SANCITO DALL'ART. 293, COMMA 2 C.C.

Testo 

Class. n.15964/57 Roma, 20 maggio 2014

Oggetto: Comune di .......... – Esposto consiglieri.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale viene rilevata la eccepita tardività della revoca delle dimissioni del sindaco, da parte di alcuni consiglieri comunali.
Al riguardo, questo Ufficio, non può non condividere l'avviso espresso da codesta Prefettura, in quanto, come è noto, l'art.53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone, al 3 comma, che le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio e che, in tal caso, si procede allo scioglimento del consesso ed alla nomina di un commissario.
Quanto alle modalità di presentazione dell'atto con cui si manifesta la volontà abdicativa, secondo un costante orientamento, il dies a quo per il computo del termine di cui al predetto art. 53 è identificato nel giorno in cui le dimissioni vengono assunte al protocollo dell'ente.
Per quanto riguarda il computo del termine, si applica il principio sancito dall'art. 2963, comma 2 c.c. in base al quale non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale; tale concetto è ribadito altresì dall'art. 155, comma 1 c.p.c., il quale dispone che nel conteggio dei termini a giorni e ad ore, si escludono il giorno e l'ora iniziali.
La lineare ed univoca interpretazione della disposizione in argomento non è controversa.
Nel caso in questione la nota del sindaco è stata assunta al protocollo dell'ente il giorno 16 aprile u.s., di tal chè, il computo dei venti giorni decorre dal successivo 17 aprile e la scadenza del suddetto periodo, ai fini del perfezionamento delle dimissioni o della loro revoca è fissata allo scadere del giorno 6 maggio 2014.
Pertanto, l'atto di revoca delle dimissioni del sindaco di ..........., presentato al protocollo dell'ente alle ore 18,56 del citato 6 maggio deve ritenersi valido.