Competenza a provvedere al pagamento delle rette per l’accoglienza di minori in strutture protette. - Art. 6, comma 4 della legge n. 328/2000. - Quesito.

Territorio e autonomie locali
29 Aprile 2014
Categoria 
03.01 Funzioni e compiti
Sintesi/Massima 

Ai sensi all’art. 6 della legge n. 328/2000 è previsto che gli oneri connessi alla degenza di un soggetto presso strutture residenziali siano imputabili all’ente presso il quale, prima del ricovero, il soggetto abbia la propria residenza.
A termini dell’art. 45 del codice civile, “il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o del tutore”.
La circostanza che il minore sia stato affidato provvisoriamente ad una struttura situata in un altro comune, non modifica l’imputazione dell’onere economico a carico dell’amministrazione o delle amministrazioni come individuabili, oggettivamente, nel momento di inizio della prestazione.

Testo 

E' stato posto un quesito in ordine alla corretta individuazione dell'ente locale competente, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, al pagamento delle rette di ricovero di una minore affidata con provvedimento della Polizia Stradale di .. ad una struttura protetta sita nel Comune di . a seguito del volontario abbandono da parte della stessa minore, della precedente struttura sita nel comune di .
Al riguardo, si evidenzia che la disciplina di riferimento per determinare la residenza di un minore è l'art. 45 del codice civile, per il quale 'il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o del tutore'.
Per quanto riguarda l'attribuzione degli oneri connessi alla degenza di un soggetto presso strutture residenziali, la legge n. 328/2000 stabilisce, all'art. 6, il principio che essi siano imputabili all'ente presso il quale, prima del ricovero, il soggetto abbia la propria residenza.
Pertanto, alla luce del decreto, datato ., con il quale il Tribunale dei Minorenni di ., confermando l'inserimento della ragazza in una struttura stabile come disposto con proprio precedente decreto dell'8 maggio 2012 e puntualizzando che (punto c) 'vige un ordine di collocamento in struttura della minore, mai revocato, con divieto di prelevamento per chiunque, che non occorre reiterare ma solo attuare (il che per altro impedisce qualsiasi dismissione della stessa dall'attuale struttura in cui si trova)', non sembra sussistere alcuna soluzione di continuità rispetto al citato decreto del 2012 con il quale venne confermato l'inserimento della minore in una struttura protetta nel comune di ..
Ciò posto, la provvisoria collocazione della ragazza in una struttura in provincia di ., disposta in situazione di emergenza da parte della Polizia ferroviaria di ., mantiene comunque fermo l'onere economico a carico dell'amministrazione o delle amministrazioni come individuabili, oggettivamente, nel momento di inizio della prestazione.
Nel caso di specie, come già affermato in altre occasioni, indipendentemente dall'accertamento della residenza dei genitori (a cui è stata sospesa la potestà sulla minore) occorre fare riferimento esclusivamente alla residenza del tutore nominato dal Tribunale (nella ipotesi in cui tale nomina sia avvenuta con provvedimento antecedente o simultaneo all'inizio della prestazione), alla luce del già citato articolo 45 del codice civile.
Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione al richiedente Ufficio di ...