L'INDENNITA' DI FINE MANDATO PER IL SINDACO PREVISTA ALLA FINE DELL'INCARICO AMM.VO VA COMMISURATA AD UNA INDENNITA' MENSILE PER CIASCUN ANNO DI MANDATO, INDENNITA' EFFETTIVAMENTE CORRISPOSTA.
Class.15900/TU/00/82 Roma, 16 aprile 2014
Oggetto: Art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000. Indennità di fine mandato-Quesito.
Si fa riferimento al quesito formulato dal comune di ....., che ad ogni buon fine si allega in copia, con il quale sono stati chiesti chiarimenti in merito alla quantificazione dell'indennità di fine mandato da corrispondere al sindaco uscente.
Viene segnalato che l'amministratore al momento della nomina, avvenuta nel mese di giugno 2009, era già assessore della Provincia di ... e fin da subito ha optato per l'indennità prevista per la carica di assessore provinciale, in virtù del divieto di cumulo sancito dal comma 5 dell'art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
L'interessato ha percepito tale indennità sino al maggio 2012, quando la Provincia di ..... è stata commissariata.
Da giugno 2012 ha cominciato a percepire l'indennità quale sindaco dell'ente in argomento.
Al riguardo, si osserva che l'art. 82, comma 8, del citato decreto legislativo n.267/2000, ha introdotto l'indennità di fine mandato per il sindaco ed il presidente della provincia. Dalla formulazione testuale della disposizione si evince che la stessa costituisce 'un'integrazione' dell'indennità di funzione prevista in favore del sindaco alla fine dell'incarico amministrativo.
L'istituto ha trovato espressa previsione e regolamentazione nell'art.10 del decreto ministeriale n.119/2000, che ne ha stabilito la misura in un'indennità mensile spettante per ogni 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno.
Si soggiunge, inoltre, che la misura dell'indennità si correla essenzialmente alla funzione svolta dal percipiente per il periodo di concreto esercizio dei poteri sindacali.
Per quanto più attiene alle modalità di calcolo dell'indennità in argomento questa Amministrazione, con circolare n. 5 del 5 giugno 2000 e da ultimo con la circolare n. 4 del 28 giugno 2006, ha ribadito quanto definito in merito dal Consiglio di Stato, all'uopo interpellato, con il parere espresso nell'adunanza della Sezione Prima del 19 ottobre 2005, con cui viene riconfermato che l'emolumento de quo va commisurato all'indennità effettivamente corrisposta, per ciascun anno di mandato.
Nel caso di specie si ritiene che al sindaco uscente debba essere calcolata l'indennità di fine mandato solo per il periodo intercorrente da giugno 2012 a maggio 2014, arco di tempo in cui lo stesso ha percepito e percepirà l'indennità in qualità di sindaco.