Si ritiene, pertanto, che, in mancanza del dato relativo all’anno 2009 sul quale calcolare il limite e/o l’eventuale superamento, e di quello relativo al triennio 2007-2009, possa farsi riferimento all’ultimo dato disponibile e quindi, nel caso di specie, al triennio 2010-2012. Tale dato costituirà, quindi, il riferimento storico sul quale computare la spesa negli esercizi successivi, a condizione che siano rispettati i vincoli finanziari ed assunzionali in materia di spesa per il personale previsti dalla normativa vigente.
Con una nota un segretario Comunale ha chiesto di conoscere se, al fine di rafforzare l'organico in vista della stagione estiva, il Comune possa procedere all'assunzione stagionale di operatori di polizia municipale, finanziata con i proventi delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 208, comma 5, del Dlgs 285/1992, tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 9 comma 28 del Dl 78/2010 e s.m.i e considerato che l'ente non ha effettuato né nel 2009 né nel triennio 2007-2009 alcuna assunzione.
Al riguardo si fa, preliminarmente, presente che il citato art. 9, comma 28, dispone che, a decorrere dal 2013, gli enti locali possono superare il limite del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le assunzioni a tempo determinato o con forme flessibili, per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, fermo restando che, comunque, la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per dette finalità, la medesima norma consente di fare riferimento al triennio 2007-2009.
Ciò posto, si rileva che la Corte dei Conti, sezione Lombardia, con parere n. 29 del 26.1.2012, ha ritenuto la disposizione in commento non suscettibile di un'interpretazione meramente matematica. Invero, secondo la predetta Corte, gli enti che nel corso del 2009 o nel triennio precedente non hanno sostenuto alcuna spesa per assunzioni a tempo determinato, devono individuare un diverso parametro che rappresenti il limite di spesa anche per gli esercizi successivi, fermo restando l'obbligo di motivazione in ordine alle ragioni che rendono necessario il ricorso ad assunzioni a tempo determinato, motivazione rilevante anche ai fini della responsabilità espressamente prevista dal penultimo periodo dell'art. 9, comma 28, e ciò anche se si tratti di assunzioni che hanno una specifica fonte di finanziamento.