Richiamando alcune pronunce della Corte dei Conti sugli effetti prenotativi delle assunzioni, se contenute nella programmazione triennale, ha chiesto se sia corretta la tesi sostenuta dal Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria secondo la quale le assunzioni in questione possono effettuarsi solo a condizione che si verifichino almeno due cessazioni nell’anno, ex art. 1 comma 118 della legge 13.12.2010, n. 220. Si ritiene quindi che codesta Amministrazione nel corrente anno possa procedere all’assunzione di 1 sola unità di personale, a fronte di 1 cessazione nell’anno 2013.
Con una nota una Amministrazione, con una incidenza della spesa di personale al di sotto del 35% della spesa corrente, ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero in ordine alla possibilità, nel corrente anno, di procedere all'assunzione di due vigili urbani tenuto conto che le relative procedure concorsuali, avviate nel 2011, si sono concluse nel mese di febbraio e che le assunzioni erano previste nella Programmazione Triennale del Fabbisogno di personale per il triennio 2011/2013, a fronte di 5 cessazioni verificatesi nel periodo 2004-2008 e della previsione di due pensionamenti avvenuti rispettivamente nel 2012 e nel 2013. Richiamando alcune pronunce della Corte dei Conti sugli effetti prenotativi delle assunzioni, se contenute nella programmazione triennale, ha chiesto se sia corretta la tesi sostenuta dal Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria secondo la quale le assunzioni in questione possono effettuarsi solo a condizione che si verifichino almeno due cessazioni nell'anno, ex art. 1, comma 118 della legge 13.12.2010, n. 220.
Si fa presente che la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, è intervenuta sulla problematica rappresentata tenuto conto delle tesi contrapposte espresse dalle diverse Sezioni Regionali. Con la pronuncia n. 27/Sez.Aut./2013/QMIG del 20.12.2013, è stato ritenuto, pertanto, che 'le spese previste per le assunzioni programmate, ma non effettivamente attuate, non possano incrementare virtualmente il livello della spesa dell'anno di riferimento, ai fini della riduzione delle spese di personale dell'anno in corso di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006'. A parere della Corte, infatti, 'non appare sostenibile la soluzione del cosiddetto 'effetto prenotativo', in quanto potrebbe dimostrarsi una modalità elusiva del principio della riduzione programmata di spesa, ponendo a raffronto due aggregati non omogenei, relativi l'uno alla spesa virtuale e l'altro a quella effettiva'.
Per quanto sopra, si ritiene quindi che codesta Amministrazione nel corrente anno possa procedere all'assunzione di 1 sola unità di personale, a fronte di 1 cessazione nell'anno 2013, applicando la disposizione di maggior favore dettata per le assunzioni nel settore della polizia locale dall'art. 1, comma 118 della richiamata legge 13.12.2000, che consente di coprire tutto il turn-over se il rapporto spesa personale/spesa corrente è al di sotto del 35%. Resta ferma, in ogni caso, la necessità di inserire l'assunzione in questione nella programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2014-2016.