NON SUSSISTE CAUSA DI INCOMPATIBILITA' IN QUANTO DEBITRICE DELL'ENTE E' UNA PERSONA GIURIDICA AUTONOMA E DISTINTA DAL SOCIO, CHE RIVESTE LA CARICA DI SINDACO.
Class. 15900/TU/00/63 Roma, 9 aprile 2014
OGGETTO: Comune di. Quesito su incompatibilità consigliere comunale.
Si fa riferimento alla nota sopra indicata, con la quale codesta Prefettura ha chiesto l'avviso di questo Ministero in ordine all'esistenza della causa d'incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, n. 6), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei confronti del sindaco del comune di ..., che risulta socio, per una quota pari ad euro 61,92, di una società per azioni, dichiarata fallita e debitrice nei confronti dell'ente per mancato pagamento di tributi comunali.
Al riguardo, si evidenzia che, come precisato dalla giurisprudenza, le cause d'incompatibilità di cui alla norma citata, ascrivibili al novero delle c.d. incompatibilità d'interessi, hanno la finalità di impedire che possano concorrere all'esercizio delle funzioni di amministratori locali soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del comune o i quali si trovino comunque in condizioni che ne possano compromettere l'imparzialità (cfr. Corte costituzionale, sentenza 20 febbraio 1997, n. 44; Id., sentenza 24 giugno 2003, n. 220).
Nella fattispecie, è sorto il dubbio che possa configurarsi una situazione di conflitto d'interessi riconducibile alla prima delle due ipotesi contemplate nel menzionato art. 63, comma 1, n. 6), i cui presupposti sono l'esistenza di un debito liquido ed esigibile nei confronti dell'ente da parte di colui che intende candidarsi o è stato eletto sindaco e la formale messa in mora di quest'ultimo.
Al riguardo, si ritiene opportuno richiamare la normativa vigente in materia di società per azioni, con specifico riferimento ai profili della responsabilità per debiti e del regime fallimentare.
Sotto il primo profilo, rileva quanto previsto dall'art. 2325 del codice civile, ai sensi del quale -Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2342 o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2362-.
La società per azioni è, quindi, dotata di autonomia patrimoniale perfetta e con l'iscrizione nel registro delle imprese acquisisce il carattere della personalità giuridica, che vale a qualificarla come un soggetto di diritto formalmente distinto dalle persone che vi partecipano (art. 2331 del codice civile).
In caso di dichiarazione di fallimento, l'amministrazione del patrimonio fallimentare è demandata al curatore, la cui attività è, tra l'altro, finalizzata al soddisfacimento dei creditori sociali, secondo l'ordine stabilito dalla legge e sotto la vigilanza dell'autorità giudiziaria (cfr. artt. 23 e seguenti e 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
Il delineato regime patrimoniale e fallimentare applicabile alle società per azioni induce a ritenere che, nel caso di specie, non sussista la causa d'incompatiblità di che trattasi, in quanto debitrice dell'ente è una persona giuridica autonoma e distinta dal socio, che riveste la carica di sindaco (cfr., per un'ipotesi analoga, Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza 29 maggio 1972, n. 1685, che ha escluso l'esistenza di cause d'incompatibilità nei confronti dei soci ed amministratori di una cassa rurale avente natura di società cooperativa a responsabilità limitata nel caso di lite pendente tra il comune e la società medesima).