Si fa presente che con le modifiche apportate all’art. 36 del D.Lgs n. 165/2001 è stato stabilito che anche per le assunzioni a tempo determinato vengano utilizzate graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo determinato, per prevenire fenomeni di precariato. La circolare n. 5/2013 emanata dal Dipartimento Funzione Pubblica chiarisce al punto 2 che le graduatorie vigenti relative a procedure concorsuali a tempo determinato possono essere utilizzate solo a favore dei vincitori. Emerge quindi l’impossibilità per questa Amministrazione di procedere all’indizione di una nuova procedura concorsuale disponendo di una graduatoria vigente relativa alla medesima qualificazione professionale del personale che si intende assumere.
Con una mail una Amministrazione, dovendo procedere all'assunzione a tempo determinato di assistenti sociali per le esigenze dell'Ufficio di Piano il cui bando è stato pubblicato nel luglio scorso, ha chiesto di conoscere se sia corretta la posizione assunta dal dirigente del Settore Risorse Umane e Personale di altro comune facente parte del citato Ufficio, al quale, peraltro, spetterebbero le incombenze relative all'indizione delle procedure stesse, che sostiene che a seguito dell'introduzione di una norma per la lotta al precariato, la procedura di cui sopra non possa essere portata a compimento dovendosi utilizzare, anche per le assunzioni a tempo determinato, le graduatorie riguardanti procedure concorsuali indette per le assunzioni a tempo indeterminato, tuttora vigenti.
Al riguardo, si fa presente che con le modifiche apportate all'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, ad opera del D.L. n. 101/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, ed in particolare con la disposizione recata dal comma 2, è stato stabilito che anche per le assunzioni a tempo determinato vengano utilizzate le graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. La ratio della norma è esplicitata chiaramente nella frase 'Per prevenire fenomeni di precariato'. Nel caso non si disponga delle cennate graduatorie, lo stesso comma prevede la possibilità di ricorrere all'applicazione dell'art. 3, comma 61, terzo periodo della legge 24.12.2003, n. 350; quindi, in attesa dell'emanazione del regolamento previsto dall'art. 9 della legge n. 3/2003, e nel rispetto dei limiti assunzionali vigenti, l'Ente può utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione, previo accordo tra le amministrazioni interessate, accordo che può concludersi anche dopo la pubblicazione della graduatoria.
La circolare n. 5/2013, emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulla corretta applicazione dell'art. 4, del D.L. n. 101/2013, chiarisce, al punto 2, che le graduatorie vigenti relative a procedure concorsuali a tempo determinato possono essere utilizzate solo a favore dei vincitori, restando precluso lo scorrimenti per gli idonei.
Da quanto sopra, emerge, quindi, chiaramente l'impossibilità per codesta Amministrazione di procedere all'indizione di una nuova procedura concorsuale disponendo di una graduatoria vigente relativa alla medesima qualificazione professionale del personale che si intende assumere.