Art. 10 del d. lgs. n. 267/2000. – Accesso agli atti. Quesito.

Territorio e autonomie locali
13 Marzo 2014
Categoria 
02.02 Diritto di accesso e informazione ai cittadini
Sintesi/Massima 

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, ha precisato che, ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 267/00, è consentito al cittadino residente di accedere agli atti amministrativi dell’ente locale di appartenenza senza alcun condizionamento e senza necessità della previa indicazione delle ragioni della richiesta, dovendosi cautelare la sola segretezza degli atti la cui esibizione è vietata dalla legge o da esigenze di tutela della riservatezza dei terzi. Pertanto, secondo quanto osservato dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, la specifica norma sull’accesso agli atti degli enti locali contenuta nel decreto legislativo n. 267/00 non è soggetta alle limitazioni previste dalla legge n. 241/90 che impongono la dimostrazione di un effettivo interesse alla conoscenza di un provvedimento emesso e detenuto dalla pubblica amministrazione.

Testo 

E' stato formulato un quesito in merito alla corretta interpretazione dell'art. 10 del decreto legislativo n. 267/00.
In particolare nel quesito è stato prospettato un contrasto interpretativo tra la prevalente giurisprudenza e i pareri espressi dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
Al riguardo si osserva che sulla base della giurisprudenza amministrativa, risalente nel tempo, il citato articolo 10 - il quale dispone che tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici - se da un lato rafforza il diritto alla trasparenza dell'azione amministrativa locale per il cittadino-elettore, dall'altro non intende radicare in capo a quest'ultimo un interesse generico alla legittimità dell'azione amministrativa attraverso un controllo generalizzato degli atti, che soggiacerebbe alla disciplina dettata dalla legge n. 241/90.
La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ha precisato, invece, che ai sensi del richiamato disposto normativo sia consentito al cittadino residente di accedere agli atti amministrativi dell'ente locale di appartenenza senza alcun condizionamento e senza necessità della previa indicazione delle ragioni della richiesta, dovendosi cautelare la sola segretezza degli atti la cui esibizione è vietata dalla legge o da esigenze di tutela della riservatezza dei terzi.
Al fine di una completa disamina della problematica occorre, altresì, tener conto delle vigenti disposizioni che impongono gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, come dettate in particolare dagli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che prevedono, tra l'altro, il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati.
Pertanto, appare che la specifica norma sull'accesso agli atti degli enti locali contenuta nel decreto legislativo n. 267/00 non sia soggetta alle limitazioni previste dalla legge n. 241/90 che impongono la dimostrazione di un effettivo interesse alla conoscenza di un provvedimento emesso e detenuto dalla pubblica amministrazione.
A supporto di tale orientamento soccorre la decisione del 17 gennaio 2013 resa dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, secondo la quale le disposizioni di cui alla legge n. 241/90, recedono di fronte alla norma di cui all'art. 10 del T.U.O.E.L. che, in quanto norma speciale, prevale rispetto alla disciplina generale.
Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all'esponente.