Una Amministrazione ha chiesto il parere circa la possibilità di accogliere la richiesta di un dipendente cat. B7 di essere inquadrato nella cat. C1 mediante lo scorrimento di una graduatoria relativa ad un procedura di selezione interna per progressione

Territorio e autonomie locali
28 Febbraio 2014
Categoria 
15.01.03 Progressione orizzontale e verticale
Sintesi/Massima 

Sull’utilizzo delle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato il Dipartimento ha chiarito che resta fermo il principio affermato dall’art. 52, comma 1bis del D.Lgs n. 165/2001, secondo il quale l’utilizzo delle graduatorie relative ai passaggi di area banditi anteriormente al 1.1.2010, in applicazione della previgente disciplina normativa, è consentito al solo fine di assumere i candidati vincitori e non anche gli idonei della procedure selettiva.

Testo 

Con riferimento ad una mail una Amministrazione ha chiesto il parere di questo Ufficio in ordine alla possibilità di accogliere la richiesta di un dipendente di cat. B7, di essere inquadrato nella cat. C1 mediante lo scorrimento di una graduatoria relativa ad una procedura di selezione interna per progressione verticale, indetta nel 2007 e tuttora vigente ai sensi dell'art. 4, del D.L. n. 101 convertito dalla legge n.125, tenuto conto che: nella dotazione organica risultano vacanti posti di cat. C.; il predetto dipendente è risultato idoneo essendosi classificato al 2° posto; l'utilizzo della citata graduatoria non garantirebbe il rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno.
Al riguardo, si fa presente che il Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 5/2013, ha impartito direttive in merito all'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 4, del richiamato D.L. n. 101/2013.
Sull'utilizzo delle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato, il citato Dipartimento, al punto 3.1 di detta circolare, ha chiarito che resta fermo il principio affermato dall'art. 52, comma 1bis del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato ed integrato dall'art. 62 del D.Lgs. n. 150/2009, secondo il quale l'utilizzo delle graduatorie relative ai passaggi di area banditi anteriormente al 1° gennaio 2010, in applicazione della previgente disciplina normativa, è consentito al solo fine di assumere i candidati vincitori e non anche gli idonei della procedura selettiva.
Ne consegue, quindi, che la proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici, disposta dal comma 4 dello stesso art. 4 del D.L. n. 101/2013 in commento, non può trovare applicazione per le graduatorie relative a concorsi riservati al solo personale interno.
Per quanto sopra, si ritiene che la richiesta del dipendente non possa trovare favorevole accoglimento.