Considerate le finalità del D.L. 138/2011, convertito nella legge 148/2011, volte al contenimento della spesa pubblica si ritiene che all’amministratore che espleta le funzioni di vicesindaco non sia dovuta la corresponsione di alcuna indennità di funzione.
Classifica 15900/TU/00/82
Roma, 17 febbraio 2014
ALLA PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DEL
GOVERNO DI
E, p.c. : ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI S E D E
OGGETTO: Amministrazione comunale di XXXXXX (ab. 455). Indennità di funzione al vicesindaco. Quesito –
Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale si chiede se al vicesindaco spetti tuttora l'indennità di funzione, nella misura del 15% rispetto a quella già prevista per il sindaco, come disposto dal D.M. n. 119/2000, alla luce delle nuove disposizioni recate dall'art. 16, comma 17, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha previsto, nei comuni fino a 1.000 abitanti, la presenza dei soli consiglieri comunali.
Al riguardo, si richiama quanto espresso da questo Ministero nella lettera n. 2379 del 16 febbraio 2012, inviata a tutti i Prefetti, con particolare riferimento alla necessità, per i comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, di nominare il vicesindaco tra i consiglieri eletti, al fine dell'esercizio delle indefettibili funzioni sostitutive che l'art. 53 del TUOEL assegna a tale figura.
Solo a tal fine, infatti, la figura del vicesindaco viene designata nell'ambito dei consiglieri comunali eletti, rimanendo estranea ai compiti di amministrazione spettanti alla giunta, in tali enti soppressa, salvo entrare nella pienezza delle funzioni nel momento in cui si verifica la vacanza della carica dell'organo di vertice.
In proposito, il Consiglio di Stato (Sez. I, par. n. 501 del 14.6.2001) ha specificato che il vicesindaco, da un punto di vista funzionale '.. è il 'vicario' del sindaco, cioè l'organo persona-fisica stabilmente destinato ad esercitare le funzioni del titolare in ogni caso di mancanza, assenza o impedimento' e, nel caso di rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la sostituzione ha un carattere stabile, fino a nuove elezioni.
Relativamente al quesito posto sull'indennità di funzione spettante al vicesindaco dell'ente in oggetto indicato, si richiamano le disposizioni recate dall'art. 16, comma 18, del citato D.L. 138/2011, ove si stabilisce che ai consiglieri dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili le previsioni di cui all'art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Considerate le finalità del citato D.L. 138/2011, convertito nella legge 148/2011, volte al contenimento della spesa pubblica, per quanto sopra illustrato, si concorda con codesta Prefettura nel ritenere che all'amministratore che espleta le funzioni del vicesindaco non sia dovuta la corresponsione di alcuna indennità di funzione.