Il citato art. 4 prevede che il contratto a tempo determinato può essere prorogato per una sola volta, qualora il contratto abbia durata a tre anni. Per il caso rappresentato la proroga del contratto verrebbe disposta per la stessa attività lavorativa oggetto del primo contratto anche se stipulato con un altro lavoratore. Sembra potersi sostenere che seppur riferito alla stessa attività si tratta di un diverso rapporto di lavoro per il quale il termine dei tre anni è iniziato a decorrere dalla data di stipula del primo contratto instaurato con quest’ultimo dipendente.
Con una mail una Amministrazione ha formulato un quesito inteso a conoscere quale debba essere l'esatta durata del contratto instaurato con altro candidato idoneo, utilmente collocato in graduatoria, subentrato a seguito delle dimissioni anticipate presentate dal primo dipendente assunto a tempo determinato per un anno e il cui contratto è stato successivamente prorogato di due anni, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 368/2001.
Al riguardo, si fa presente che il citato art. 4 del D.Lgs. n. 368/2001, che contiene la disciplina delle proroghe, prevede che il contratto a tempo determinato può essere prorogato per una sola volta, qualora il contratto iniziale abbia durata inferiore a tre anni, a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato, fermo restando che la durata complessiva non potrà essere superiore ai tre anni.
Per quanto attiene al caso rappresentato, la proroga del contratto verrebbe disposta per la stessa attività lavorativa oggetto del primo contratto anche se stipulato con un altro lavoratore. Sembra, quindi, potersi sostenere, che seppure riferito alla stessa attività, si tratta di un diverso rapporto di lavoro per il quale il termine dei tre anni è iniziato a decorrere dalla data di stipula del primo contratto instaurato con quest'ultimo dipendente.
Si deve, tuttavia, tenere presente che l'art. 36 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., al fine di prevenire fenomeni di precariato e abusi nell'utilizzo di forme contrattuali flessibili, al comma 5-ter, fissa alcuni principi in merito all'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni dei contratti a tempo determinato, secondo la disciplina del D.Lgs. n. 368/2001. Precisa, infatti, che 'il ricorso al contratto a tempo determinato può avvenire 'per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale' in quanto, come riaffermato nello stesso comma, resta fermo l'obbligo, per le citate amministrazioni, di assumere a tempo indeterminato qualora l'assunzione si renda necessaria per soddisfare le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 36.
Sarà cura, pertanto, di codesta Amministrazione valutare la sussistenza dei presupposti soprarichiamati rammentando che il comma 5-quater, dello stesso articolo 36, prevede la nullità dei contratti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nella soprarichiamata norma e determinano responsabilità erariale oltre a prevedere la responsabilità del dirigente.