L’Aran e il Dipartimento della Funzione Pubblica sostengono l’impossibilità di applicare alle procedure di selezione interna la normativa che regola la validità delle graduatorie riferite a procedure concorsuali pubbliche indette per l’accesso dall’esterno. Da ciò deriva che l’Amministrazione non può non tener conto sia della cogenza del nuovo sistema di avanzamento di carriere, sia, della sopravvenuta inderogabilità del requisito del possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno”.
Si fa riferimento alla nota n. 282782 del 29 u.s., con la quale codesto Comune, nel rappresentare di avere indetto nell'anno 2001 le selezioni per le progressioni verticali interamente riservate al personale interno e che le stesse si sono concluse il 31.12.2010, ha chiesto di conoscere se, alla luce delle disposizioni contenute nella legge 150/2009, sia possibile utilizzare le relative graduatorie, per coprire i posti resisi vacanti per il collocamento in quiescenza di alcuni vincitori.
Al riguardo, questo Ufficio, ha sempre ritenuto, unitamente con quanto sostenuto dall'Aran e dal Dipartimento della Funzione Pubblica, l'impossibilità di applicare alle procedure di selezione interna la normativa che regola la validità delle graduatorie riferite a procedure concorsuali pubbliche indette per l'accesso dall'esterno. La durata di dette graduatorie andrebbe, infatti, riferita alla singola procedura selettiva, ciò al fine di non pregiudicare il diritto degli altri dipendenti ad accedere ad un percorso di riqualificazione, avviato per rispondere all'esigenze dell'amministrazione presenti in un dato momento. Occorre, inoltre, considerare che il richiamato decreto legislativo 150/2010 ha profondamente innovato la normativa in materia di progressioni di carriera. Invero, l'art. 62 di detto decreto, modificando e integrando l'art. 52 comma 1 bis del DLGS 165/2001, dispone che le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, fermo restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva dei posti non inferiore al 50% di quelli messi a concorso. La decorrenza di detta disciplina è fissata al 1.1.2010, come espressamente disposto dall'art. 24 dello stesso Dlgs 150/2010. Pertanto, a decorrere dal 1.1.2010 i passaggi di area non sono più consentiti e le progressioni di carriera possono essere effettuate solamente con le modalità del concorso pubblico con riserva agli interni. Quindi, conformemente alle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota del 7.10.2013 n. 45127, i passaggi di area banditi anteriormente alla predetta data del 1.1.2010, possono essere portati a compimento, ma le relative graduatorie possono essere utilizzate solo al fine di consentire di assumere i candidati vincitori e non anche gli idonei della procedura selettiva.
Per completezza di informazione si ritiene utile richiamare un diverso orientamento della Corte dei Conti, sezione regionale di Controllo per la Campania n. 137/2013. Con tale decisione la predetta Corte, da un lato ha riconosciuto la possibilità dello scorrimento delle graduatorie in commento, ma dall'altro ha evidenziato l'innovativo quadro normativo in tema di progressioni di carriera, come sopra riportato, che limita fortemente la discrezionalità dell'amministrazione nel procedere allo scorrimento di dette graduatorie, discrezionalità che 'non può esplicarsi trasmodando nell'arbitrarietà, nell'irrazionalità o nell'irragionevolezza'. Pertanto, dovrà essere esclusa 'non solo qualsiasi possibilità di arbitraria e irragionevole discriminazione tra i soggetti (interni ed esterni all'Ente) che potenzialmente aspirano a coprire i posti disponibili, ma anche inammissibili elusioni di quelle specifiche prescrizioni di legge che, in particolare, dal 1 gennaio 2010, disciplinano allo stato le assunzioni e le progressioni fra aree... Da ciò deriva che l'Amministrazione non può non tener conto sia della cogenza del nuovo sistema di avanzamento di carriera, sia, della sopravvenuta inderogabilità del requisito del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno'.