Il responsabile dell’area amministrativa di un comune nel far presente di provvedere ad autorizzare ex art. 15 del D.L. 8/1993 convertito in legge 68/93, con propria determina, lo svolgimento di lavoro straordinario elettorale per i dipendenti addetti a

Territorio e autonomie locali
14 Novembre 2013
Categoria 
15.04.14 Lavoro straordinario
Sintesi/Massima 

Si fa presente che il citato art. 15 al comma 1 stabilisce che in “occasione delle consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto ai servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione ad effettuare lavoro straordinario. Il personale che svolge lavoro straordinario elettorale deve essere preventivamente autorizzato con apposita determina dirigenziale secondo i dettami del Dlgs 267/2000.

Testo 

OGGETTO: svolgimento di lavoro straordinario elettorale.

Con una nota un responsabile dell'area amministrativa di un Comune nel far presente di provvedere ad autorizzare ex art. 15 del DL 8/1993 convertito dalla legge 68/93, con propria determina, lo svolgimento di lavoro straordinario elettorale per i dipendenti addetti al relativo ufficio, con la specifica dei nominativi, delle funzioni da svolgere e delle ore, ha chiesto di conoscere se detta autorizzazione preventiva assolva al dettato di cui all'art. 38 del CCNL 14.9.2000, che prevede l'espressa autorizzazione del dirigente in base alle esigenze organizzative e di servizio.
Al riguardo, si fa presente che, com'è noto, il citato art. 15 al comma 1 stabilisce che 'in occasione delle consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto ai servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 50 ore mensili a persona e sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili ..'. Il successivo comma 2 stabilisce, inoltre, che 'l'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con delibera di giunta da adottare non otre 10 giorni dal decreto di convocazione dei comizi elettorali e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero delle ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi per il periodo già decorso'.
Alla luce di tale normativa, pertanto, il personale che può svolgere lavoro straordinario elettorale deve essere preventivamente autorizzato con apposita determina dirigenziale secondo i dettami del Dlgs 267/2000.
La ratio di tale disposizione normativa non è solo quella di difesa dell'equilibrio del bilancio pubblico, ma anche quella di consentire all'ente locale di programmare nel tempo, per i profili organizzativi, anche relativi all'utilizzo delle risorse umane, e finanziari, le obbligatorie ed inderogabili procedure elettorali, disciplinate analiticamente da norme di legge. Trattasi, quindi, di normativa ancora più rigorosa, rispetto a quella ordinaria contenuta nel richiamato art. 38 del CCNL 14.9.2000, che necessita dell'assoluto rispetto delle procedure dalla stessa previste (Cfr. Consiglio di Stato, sez. V n.43/2002).
Conseguentemente, una volta correttamente assolte le procedure di cui al richiamato art.15 si deve ritenere rispettato anche il disposto dell'art. 38. Va da sé che motivi di efficienza organizzativa richiedono l'attuazione di un necessario coordinamento tra i dirigenti del personale chiamato a svolgere lavoro straordinario elettorale.