Le risorse provenienti dalle sanzioni per violazione al codice della strada vanno a costituire un fondo speciale vincolato, che può quindi essere utilizzato solo per le specifiche finalità indicate dalla norma stessa. Appare evidente l’impossibilità di estendere al personale con la qualifica di ausiliario del traffico le misure di previdenza e assistenza, previste dal richiamato comma 4 c), dell’art. 208 del D.L.gs. 285/92, a favore del personale di polizia municipale.
Con una nota una Amministrazione ha chiesto di conoscere se il personale assunto a tempo indeterminato con il profilo di ausiliario del traffico ex art. 17, c. 132 della legge n. 127/1997, possa essere destinatario delle disposizioni recate dall'art. 208, comma 4, del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i., che prevedono forme di assistenza e previdenza integrativa a favore del personale di polizia municipale, tenuto conto che il predetti ausiliari, pur essendo posti alle dipendenze del Comando dei Vigili Urbani non sono ricompresi nell'area di vigilanza.
Al riguardo, si fa presente che il comma 4, lett. c), dell'art. 208 del D.Lgs. n. 285/92, prevede che gli Enti possano destinare una quota parte dei proventi delle sanzioni amministrative a loro spettanti - tra le altre finalità - a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'art. 12 del medesimo codice della strada. Orbene, la lett. d-bis) si riferisce ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale e la lett. e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale.
Posto quanto sopra, è bene rammentare che le risorse provenienti dalle sanzioni per violazioni al codice della strada vanno a costituire un fondo speciale vincolato, che può, quindi, essere utilizzato solo per le specifiche finalità indicate dalla norma stessa.
In applicazione di quanto sopra, è intervenuto il CCNL del 22/1/2004, che all'art. 17, ha dettato al capo III, specifiche disposizioni per l'area di vigilanza e della polizia locale.
E'stata pertanto inserita, all'art. 17, la norma secondo la quale gli enti possono destinare quota parte delle risorse derivanti da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada a finalità assistenziali e previdenziali a favore del personale della polizia municipale e locale, conformemente a quanto disposto dal citato art. 208, comma 2, lett. a) e comma 4, del D.Lgs. n. 285 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni. Dette risorse sono gestite dagli organismi di cui all'art. 55 del CCNL del 14.9.2000, formati dai rappresentanti dei dipendenti e costituiti in conformità di quanto previsto dall'art. 11 delle legge n. 300/1970.
Da quanto sopra esposto, appare evidente l'impossibilità di estendere al personale con la qualifica di ausiliario del traffico le misure di previdenza e assistenza, previste dal richiamato comma 4, lett. c), dell'art. 208 del D.Lgs. n. 285/92, a favore del personale di polizia municipale.