In ordine alla tematica riferita alla computabilità del sindaco ai fini della definizione del quorum strutturale delle adunanze consiliari, non si riscontrano univoci orientamenti giurisprudenziali (cfr. T.A.R. Puglia sent.1301/2004, T.A.R. Lazio, sez. II ter, sentenza n. 497/2011 e T.A.R. Lombardia sentenza n.1604/2011). Al riguardo, la scrivente ritiene che, in assenza di diverse previsioni statutarie o regolamentari, nelle ipotesi in cui l'ordinamento non ha inteso computare il sindaco, o il presidente della provincia, nel quorum richiesto per la validità di una seduta, lo ha indicato espressamente usando la formula “senza computare a tal fine il sindaco ed il presidente della provincia ".
Si fa riferimento alla nota suindicata con la quale è stato chiesto di conoscere se, ai fini del calcolo del quorum necessario per la validità delle sedute del consiglio comunale, debba essere computato anche il Sindaco.
In proposito, si osserva che, come noto, il legislatore statale (art. 38, co. 2 fgggdel T.U.E.L. n. 267/2000) ha demandato alla fonte regolamentare, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, il funzionamento dei consigli e, segnatamente, la determinazione del numero legale per la validità delle sedute, con il limite che detto numero non può, in ogni caso, essere inferiore al 'terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente,senza computare a tal fine il sindaco.'.
Ai sensi dell'art. 15, comma 1, del Regolamento sul funzionamento del consiglio del Comune in oggetto, si evince che per la validità della seduta in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.
Per le adunanze di seconda convocazione è previsto, al comma 5 dell'art. 15 citato, che la seduta possa iniziare purché intervengano almeno undici consiglieri e che le deliberazioni sono valide se partecipa al voto la metà dei consiglieri assegnati al comune, ad eccezione di quelle deliberazioni relative ad affari per i quali disposizioni di legge o di regolamento richiedono un numero speciale di presenze e di voti favorevoli.
Nelle disposizioni recate dall'art. 15, commi 1 e 5, del Regolamento sul funzionamento del consiglio del Comune non è stato precisato se, nel novero dei consiglieri assegnati debba essere computato, o meno, il Sindaco.
Ai sensi dell'art. 15, comma 2, della citata fonte regolamentare, il numero legale per la validità delle sedute nelle quali vengano esaminate interrogazioni ed interpellanze è di undici consiglieri assegnati al Comune senza computare a tal fine il Sindaco.
In ordine alla tematica riferita alla computabilità del sindaco ai fini della definizione del quorum strutturale delle adunanze consiliari, non si riscontrano univoci orientamenti giurisprudenziali (cfr. T.A.R. Puglia sent.1301/2004, T.A.R. Lazio, sez. II ter, sentenza n. 497/2011 e T.A.R. Lombardia sentenza n.1604/2011).
Al riguardo, nel condividere l'orientamento espresso da codesta prefettura, la scrivente ritiene che, in assenza di diverse previsioni statutarie o regolamentari, nelle ipotesi in cui l'ordinamento non ha inteso computare il sindaco, o il presidente della provincia, nel quorum richiesto per la validità di una seduta, lo ha indicato espressamente usando la formula 'senza computare a tal fine il sindaco ed il presidente della provincia ".