Richiesta di convocazione del Consiglio comunale da parte di un quinto dei consiglieri. – Quesito.

Territorio e autonomie locali
29 Ottobre 2013
Categoria 
05.02.04 Convocazione e presidenza
Sintesi/Massima 

Art. 39, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000. Il legislatore nello stabilire l’obbligo di convocazione del consiglio su richiesta del quinto dei consiglieri non ha chiarito se, per il calcolo del quinto dei consiglieri, debba adottarsi il criterio dell’arrotondamento della cifra decimale per eccesso o per difetto.
Ove nel regolamento non vi sia una esplicita previsione, ad avviso della scrivente è opportuno applicare il criterio dell’arrotondamento per difetto, in quanto maggiormente armonizzato con la ratio della disposizione volta a tutelare la posizione della minoranza.

Testo 

Il comune di . ha posto un quesito in ordine alla corretta applicazione dell'art. 39, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 il quale prevede, tra l'altro, la facoltà in capo ad un quinto dei consiglieri di richiedere la convocazione del consiglio comunale.
Ciò alla luce della consistenza complessiva del consiglio comunale che prevede la presenza di sette consiglieri, compreso il sindaco, e di una pregressa nota interpretativa ministeriale secondo cui era ammesso il criterio dell'arrotondamento per difetto, che per il Comune di . implicherebbe la possibilità anche solo per un singolo consigliere di potere richiedere la convocazione.

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

Il legislatore nello stabilire l'obbligo di convocazione del consiglio su richiesta del quinto dei consiglieri non ha chiarito se, per il calcolo del quinto dei consiglieri, debba adottarsi il criterio dell'arrotondamento della cifra decimale per eccesso o per difetto, né – per quanto consta a questo Ufficio – si è formato un orientamento giurisprudenziale in materia. In tale contesto, si ritiene che sia di competenza dell'ente locale disciplinare, con apposito regolamento, il criterio da applicare in caso di cifra decimale.
Ove nel regolamento non vi sia una esplicita previsione, ad avviso della scrivente è opportuno applicare il criterio dell'arrotondamento per difetto, in quanto maggiormente armonizzato con la ratio della disposizione volta a tutelare la posizione della minoranza.

Per quanto precede, deve pervenirsi a conclusione che, nel caso di specie, considerando che un quinto dei consiglieri del comune corrisponde al numero 1,4, sia sufficiente la sottoscrizione di un solo consigliere comunale.

Si prega di voler partecipare il contenuto della presente al Comune interessato.