Poteri del Vicesindaco non componente del consiglio comunale. Diritto di parola.

Territorio e autonomie locali
22 Ottobre 2013
Categoria 
05.01.05 Vicesindaco e Vicepresidente della Provncia
Sintesi/Massima 

La tematica inerente il perimetro dei poteri del Vicesindaco è stata oggetto di due pareri del Consiglio di Stato il n. 94/96 del 21/2/1996 e n.501, del 14.6.2001.
Nel primo dei suddetti pareri il Supremo Consesso ha ritenuto di riconoscere il diritto dovere del vicesindaco e di tutti i componenti della giunta, pur non facenti parte del consiglio comunale, di intervenire alle adunanze di quest’ultimo per riferire sulle questioni messe all’ordine del giorno, sostenere le proposte della giunta, rispondere alle interrogazioni ed alle richieste di chiarimenti. Infatti, sempre secondo quanto osservato nel parere in discorso, questa facoltà , pur non essendo esplicitata dalla legge è da ritenersi insita nel sistema anche in analogia alle regole che consentono ai membri dell’esecutivo di intervenire alle discussioni della camere, ancorché non ne facciano parte.

Testo 

Si fa riferimento alla allegata nota con la quale è stato posto un quesito in tema dei poteri del vicesindaco, qualora non sia componente del consiglio comunale.
In particolare, è stato chiesto se il vicesindaco, assessore esterno e, perciò, privo dello status di componente del consiglio comunale, possa prendere la parola in consiglio comunale anche in assenza di appositi atti di sindacato ispettivo che richiedano un suo intervento.
La tematica inerente il perimetro dei poteri del Vicesindaco è stata oggetto di due pareri del Consiglio di Stato il n. 94/96 del 21/2/1996 e n.501, del 14.6.2001.
Nel primo dei suddetti pareri il Supremo Consesso ha ritenuto di riconoscere il diritto dovere del vicesindaco e di tutti i componenti della giunta, pur non facenti parte del consiglio comunale, di intervenire alle adunanze di quest'ultimo per riferire sulle questioni messe all'ordine del giorno, sostenere le proposte della giunta, rispondere alle interrogazioni ed alle richieste di chiarimenti. Infatti, sempre secondo quanto osservato nel parere in discorso, questa facoltà , pur non essendo esplicitata dalla legge è da ritenersi insita nel sistema anche in analogia alle regole che consentono ai membri dell'esecutivo di intervenire alle discussioni della camere, ancorché non ne facciano parte.