Possibilità di sottoporre nuovamente al voto del consiglio una proposta non approvata in una precedente votazione. Qualora le norme statutarie e regolamentari non contengano specifiche disposizioni riguardanti la possibilità o meno di sottoporre nuovamente al voto del consiglio una proposta non approvata in una precedente votazione si ritiene, in assenza di uno specifico divieto, di non ravvisare motivi ostativi nel procedere ad una nuova votazione sulla medesima proposta.
Si fa riferimento alla prefettizia concernente l'oggetto, con la quale è stato prospettato un quesito in ordine alla approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 del Comune di ..
Nella seduta dello scorso 1 ottobre, il consiglio comunale di .non ha approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e contestuale variante urbanistica, atto prodromico all'approvazione del bilancio di previsione del 2013, non avendo la relativa proposta ottenuto la maggioranza qualificata prevista dall'art. 9 dello statuto comunale per tale tipologia di atti.
E' stata quindi posta la questione se l'atto non approvato possa essere riportato all'esame del consiglio comunale in una successiva seduta, per sottoporre quindi a votazione il bilancio, ovvero, diversamente, debba essere nuovamente attivata, in tutte le sue fasi, la procedura di approvazione del bilancio indicata dall'art. 14 del Regolamento di contabilità di quell'ente.
Al riguardo si rappresenta che l'art. 14 del regolamento di contabilità, attesa la rilevanza dell'atto, reca precise disposizioni con valenza formale e sostanziale, dirette alla rigorosa predisposizione del bilancio ed ai fini della necessaria informazione ai consiglieri comunali per un'esauriente conoscenza della proposta che consenta loro di partecipare alla formazione del documento, anche mediante la presentazione di emendamenti.
A conclusione, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, il bilancio '. è presentato al consiglio comunale per l'esame e l'approvazione entro il termine di legge, previa convocazione non oltre i cinque giorni antecedenti'.
Ciò posto, nel caso di specie, la proposta di bilancio non è stata discussa dal consiglio comunale dello scorso 1 ottobre; pertanto, ove non dovessero essere state apportate nel frattempo modifiche, potrà essere inserita nell'ordine del giorno di una seduta successiva senza dover procedere ad una nuova procedura istruttoria ex art.14 del citato regolamento, fatto salvo il rispetto dei termini previsti dal comma 9 del medesimo articolo.
Per quanto riguarda la possibilità di procedere ad una nuova votazione del piano delle alienazioni, si rappresenta quanto segue.
Le norme statutarie e regolamentari non contengono specifiche disposizioni riguardanti la possibilità o meno di sottoporre nuovamente al voto del consiglio una proposta non approvata in una precedente votazione.
L'art. 58, comma 3, dello Statuto prevede solamente la possibilità di re-iscrivere all'ordine del giorno di una seduta successiva la proposta che, per due volte, ha ottenuto la parità di voti favorevoli e contrari.
In assenza di uno specifico divieto statutario e regolamentare non si ravvisano motivi ostativi nel procedere ad una nuova votazione sulla medesima proposta.
Troveranno, naturalmente, applicazione le disposizioni riguardanti la formazione dell'ordine del giorno contenute nell'art.11 dello Statuto e nell'art.33 del regolamento, compito che le citate disposizioni demandano al Presidente del Consiglio comunale, fermo restando le prerogative riconosciute ai consiglieri dal comma 6 del medesimo articolo 33 del regolamento.
Si rappresenta, comunque, che la questione posta potrà trovare soluzione, nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente, all'interno dello stesso Consiglio ove vanno ricondotte le discussioni sulle problematiche connesse alle dinamiche politiche proprie di ogni ente locale.