Le Sezioni Riunite della Corte dei conti con delib. n. 4/PAR/2012 del 3.2.2012 ha affermato il principio secondo cui “l’ente locale, in caso di reinternalizzazione di servizi precedentemente affidati a soggetti esterni non possa derogare alle norme introdotte dal legislatore statale in materia di contenimento della spesa per il personale, trattandosi di disposizioni. Di natura cogente, che rispondono a imprescindibili esigenze di riequilibrio della finanza pubblica per ragioni di coordinamento finanziario, connesse ad obiettivi nazionali ancorati al rispetto di rigidi obblighi comunitari”. Codesto Ente dovrà procedere al reintegro del proprio personale precedentemente conferito all’Unione.
Con una nota un Comune ha rappresentato di aver disposto, con deliberazione del C.C. il recesso unilaterale dall'Unione in oggetto indicata, alla quale era stato trasferito il servizio di polizia municipale, con il conferimento di n. 3 unità di personale. A seguito di detto recesso è stato chiesto di conoscere se sussista l'obbligo, come previsto nell'atto di adesione all'unione, del reintegro delle predette tre unità di personale, tenuto conto che una di queste ha chiesto, ed ottenuto dall'Unione la mobilità volontaria presso un'altra Unione di Comuni e che il rispetto dei limiti di spesa del personale, imposti dal patto di stabilità interno, consentirebbe il reintegro di solo 2 unità di personale.
Al riguardo, si fa presente che la problematica relativa al reintegro dei lavoratori, già dipendenti comunali, nell'organico dell'ente a seguito della reinternalizzazione di un servizio è stata più volte analizzata dalla giurisprudenza contabile. Invero, le Sezioni Riunite della Corte dei conti con deliberazione n. 4/PAR/2012 del 3.2.2012, affrontando la questione con riferimento al personale di società in house ha affermato il principio secondo cui 'l'ente locale, in caso di reinternalizzazione di servizi precedentemente affidati a soggetti esterni, non possa derogare alle norme introdotte dal legislatore statale in materia di contenimento della spesa per il personale, trattandosi di disposizioni, di natura cogente, che rispondono a imprescindibili esigenze di riequilibrio della finanza pubblica per ragioni di coordinamento finanziario, connesse ad obiettivi nazionali ancorati al rispetto di rigidi obblighi comunitari'. Tale orientamento è stato, peraltro, ribadito dalle stesse Sezioni Riunite con deliberazione n. 26 del 24.10.2012.
Tale principio di carattere generale deve essere, pertanto, applicato in tutti i casi di reinternalizzazione di servizi precedentemente affidati a soggetti esterni, tra i quali possono ben annoverarsi le Unioni dei Comuni.
Stante quanto sopra, codesto Ente dovrà procedere al reintegro del proprio personale precedentemente conferito all'Unione rispettando il limite di spesa del personale previsto dalla vigente normativa, di cui all'art. 76 comma 7 della legge 133/2008 e s.m.i.