Sedute di seconda convocazione. l’art. 38, co. 2 del dlgs. n. 267/2000 demanda al regolamento comunale, “..nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto” la determinazione del “numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute”, con il limite che detto numero non può, in ogni caso, scendere sotto la soglia del “terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia”.
Tale disposizione va letta in combinato disposto con l’art. 273, comma 6, dello stesso dlgs n. 267/2000 il quale detta una disciplina transitoria che legittima l’applicazione, tra gli altri, dell’art.127 del T.U. n.148/1915 (e, quindi, delle previsioni regolamentari ad esso conformate), fino all’adeguamento statutario e regolamentare ai nuovi canoni previsti dal surriferito dlgs n. 267/2000 nella materia considerata. Con riferimento alle sedute di seconda convocazione l’art.127 del T.U. n.148/1915 dispone che Le deliberazioni sono valide, purchè intervengano almeno quattro membri.
Si fa riferimento alla nota allegata con la quale il Segretario Generale del Comune in oggetto ha trasmesso riguardante il quorum strutturale necessario per la validità delle sedute del consiglio comunale in seconda convocazione.
In particolare, è stato chiesto se sia possibile applicare la disposizione recata dall'art. 32 del regolamento consiglio comunale in base alla quale le sedute di seconda convocazione '.sono valide purché intervengano almeno quattro membri.
La normativa regolamentare surriferita risulta conformata all'art. 127 del T.U. 148/1915 che prevede, per la validità delle sedute di prima convocazione, la presenza della metà dei consiglieri assegnati mentre, in seconda convocazione, quella di almeno quattro membri.
Com'è noto, l'art. 38, co. 2 del dlgs. n. 267/2000 demanda al regolamento comunale, '..nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto' la determinazione del 'numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute', con il limite che detto numero non può, in ogni caso, scendere sotto la soglia del 'terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia'.
Tale disposizione va letta in combinato disposto con l'art. 273, comma 6, dello stesso dlgs n. 267/2000 il quale detta una disciplina transitoria che legittima l'applicazione, tra gli altri, dell'art.127 del T.U. n.148/1915 (e, quindi, delle previsioni regolamentari ad esso conformate), fino all'adeguamento statutario e regolamentare ai nuovi canoni previsti dal surriferito dlgs n. 267/2000 nella materia considerata.
Per quanto precede si ritiene che, nel caso di specie, il regolamento del consiglio comunale, conformato sostanzialmente all'art. 127 cit. sia tuttora applicabile, fino a quando non interverrà il prescritto adeguamento alle previsioni contemplate dal summenzionato art. 38 comma.
Ciò posto, si rappresenta comunque l'opportunità che le disposizioni statutarie e regolamentari in materia vengano aggiornate alle richiamate norme di legge onde evitare ogni ulteriore dubbio interpretativo.
Nei termini suesposti è l'avviso di questo Ministero sulla questione rappresentata che si prega di voler portare a conoscenza dell'ente interessato.