L’articolo 39, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000, prevede l’obbligo di convocazione del Consiglio, con inserimento nell’ordine del giorno delle questioni proposte, quando venga richiesto, tra gli altri, da un quinto dei consiglieri.
La giurisprudenza prevalente in materia si è da tempo espressa affermando che, in caso di richiesta di convocazione del consiglio da parte di un quinto dei consiglieri, “al presidente del consiglio comunale spetta soltanto la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre non può sindacarne l'oggetto, poiché spetta allo stesso consiglio nella sua totalità la verifica circa la legalità della convocazione e l'ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell'assemblea in nessun caso potrebbe essere posto all'ordine del giorno” (v. in particolare, T.A.R. Piemonte, Sez. Il, 24 aprile 1996, n. 268).
Il comune di .., con nota n. 4273 del 25.06.2013 già inviata per conoscenza anche a codesta Prefettura, ha posto un quesito in ordine alla richiesta di convocazione del Consiglio comunale da parte del Gruppo di minoranza, per la discussione di un punto all'ordine del giorno che era già stato affrontato ed esaurito in altra precedente seduta sempre su richiesta dello stesso Gruppo. La nuova richiesta, che segue alla precedente analoga richiesta da parte del Gruppo di minoranza, che risultava assente nella seduta di discussione, è stata presentata contestualmente ad un ulteriore e diverso argomento da iscrivere all'ordine del giorno.
Il Sindaco, ritenendo ormai soddisfatta la proposta e rilevando l'impossibilità di una verifica 'mensile' del programma, ha manifestato l'intenzione di non procedere alla convocazione del Consiglio, fatto salvo il diverso orientamento di questo Ufficio.
Al riguardo, si rileva che l'articolo 39, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000, prevede l'obbligo di convocazione del Consiglio, con inserimento nell'ordine del giorno delle questioni proposte, quando venga richiesto, tra gli altri, da un quinto dei consiglieri.
La giurisprudenza prevalente in materia si è da tempo espressa affermando che, in caso di richiesta di convocazione del consiglio da parte di un quinto dei consiglieri, 'al presidente del consiglio comunale spetta soltanto la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre non può sindacarne l'oggetto, poiché spetta allo stesso consiglio nella sua totalità la verifica circa la legalità della convocazione e l'ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell'assemblea in nessun caso potrebbe essere posto all'ordine del giorno' (v. in particolare, T.A.R. Piemonte, Sez. Il, 24 aprile 1996, n. 268).
Nel caso specifico, va inoltre, considerato che il consiglio 'nei modi disciplinati dallo statuto' partecipa, tra l'altro, ai sensi dell'art. 42, co. 3, del d.lgs. n. 267/2000, alla 'verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori'.
Lo statuto del Comune di .. all'art. 19 disciplina le linee programmatiche del mandato del sindaco specificando, al comma 3 che entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio provvede, in seduta straordinaria, a verificarne lo stato di attuazione sulla base della relazione del Sindaco e della Giunta; tuttavia, il successivo comma 4 affida al Consiglio comunale la facoltà di richiedere al Sindaco un aggiornamento e una integrazione delle predette linee, anche nel corso della durata del mandato, per sopravvenute nuove o diverse esigenze.
Dalla lettura di tale disposizione statutaria sembrerebbe rientrare nella facoltà del consiglio comunale la richiesta di iscrizione all'ordine del giorno dell'argomento in oggetto.
Tanto si rappresenta con preghiera di volere partecipare il contenuto della presente all'Ente interessato.