Sono stati conferiti ai sensi dell’art. 109 e 110, comma 1 del Dlgs 267/2000 due incarichi dirigenziali a propri dipendenti di cat. D3, per la durata del mandato del Sindaco. Poichè il Sindaco ha cessato le proprie funzioni per dimissioni è stato chie

Territorio e autonomie locali
29 Giugno 2013
Categoria 
14.01 Funzioni e responsabilità
Sintesi/Massima 

Gli incarichi fiduciari conferiti dal Sindaco ex art. 110 del citato Dlgs 267/2000, come quelli ex art. 90 sono strettamente legati alla durata del mandato, pertanto gli stessi decadono nel momento della cessazione del mandato. Nel caso in esame la scadenza dei due incarichi di cui trattasi è stata fissata a quella del mandato sindacale, si ritiene che detti incarichi cessino con le dimissioni del Sindaco, non risultando, nella fattispecie conferente il richiamo operato al citato art. 19, comma 2.

Testo 

OGGETTO: conferimento incarichi dirigenziali.

Con una nota un Comune ha rappresentato che con decreti sindacali sono stati conferiti, ai sensi dell'art. 109 e 110, comma 1 del Dlgs 267/2000, due incarichi dirigenziali a propri dipendenti di cat. D3, per la durata del mandato del Sindaco. Poiché il sindaco ha cessato le proprie funzioni per dimissioni è stato chiesto se detti decreti possano considerarsi ancora vigenti, tenuto conto del disposto di cui al comma 2 dell'art. 19 del Dlgs 165/2001 che fissa la durata degli incarichi dirigenziali da tre a cinque anni.
Al riguardo, si rileva, in via generale, che gli incarichi fiduciari conferiti dal Sindaco ex art. 110 del citato Dlgs 267/2000, come quelli ex art. 90, sono strettamente legati alla durata del mandato, pertanto, gli stessi decadono nel momento della cessazione del mandato, per qualunque causa, ivi compresa le dimissioni (Cfr. Corte dei Conti sez. giur. d'appello Regione Sicilia n. 377/A/2011). Per quanto attiene il conferimento delle funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109 dello stesso decreto legislativo è il regolamento degli uffici e dei servizi che ne stabilisce la scadenza che può essere legata o alla durata del mandato del Sindaco ovvero svincolata dallo stesso.
Pertanto, poiché nel caso in esame, la scadenza dei due incarichi di cui trattasi è stata fissata a quella del mandato sindacale, si ritiene che detti incarichi cessino con le dimissioni del Sindaco, non risultando, nella fattispecie, conferente il richiamo operato al citato art. 19, comma 2.