Commissioni consiliari permanenti. – Quesito.

Territorio e autonomie locali
26 Giugno 2013
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Le commissioni consiliari previste dall’articolo 38, comma 6 del d.lgs. n. 267/2000, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall’apposito regolamento comunale con l’unico limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione.
Ciò significa che le forze politiche presenti in consiglio devono essere il più possibile rispecchiate anche nelle commissioni, in modo che in ciascuna di esse ne sia riprodotto il peso numerico e di voto. La legge non fornisce una definizione di maggioranza o di minoranza. Talché, per maggioranza non può che intendersi il gruppo o la coalizione che sostiene il sindaco, mentre per minoranza si intendono le liste che non esprimono il sindaco e, dunque, i gruppi di opposizione. La collocazione dinamica dei consiglieri nei vari gruppi costituisce il parametro di individuazione della loro posizione maggioritaria o minoritaria ai fini della corretta formazione delle varie commissioni.

Testo 

Il comune di .. ha posto un quesito sulla composizione delle commissioni consiliari ed, in particolare, è stato chiesto se, a fronte dei molteplici mutamenti politici intervenuti nel tempo nella compagine dei consiglieri, e quindi nella composizione dei gruppi, sia necessario provvedere ad un riequilibrio generale delle commissioni consiliari permanenti originariamente costituite.
Al riguardo, si fa presente, in via preliminare, che le commissioni consiliari previste dall'articolo 38, comma 6 del d.lgs. n. 267/2000, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall'apposito regolamento comunale con l'unico limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione.
Ciò significa che le forze politiche presenti in consiglio devono essere il più possibile rispecchiate anche nelle commissioni, in modo che in ciascuna di esse ne sia riprodotto il peso numerico e di voto.
Il caso prospettato si inquadra nell'ambito dei possibili mutamenti che possono sopravvenire all'interno delle forze politiche presenti in consiglio comunale per effetto di dissociazioni dall'originario gruppo di appartenenza, comportanti la costituzione di nuovi gruppi consiliari ovvero l'adesione a diversi gruppi esistenti.
Il principio generale del divieto di mandato imperativo sancito dall'articolo 67 della Costituzione, pacificamente applicabile ad ogni assemblea elettiva, assicura ad ogni consigliere l'esercizio del mandato ricevuto dagli elettori - pur conservando verso gli stessi la responsabilità politica - con assoluta libertà, ivi compresa quella di far venir meno l'appartenenza dell'eletto alla lista o alla coalizione di originaria appartenenza. (cfr. Tar, Trentino Alto Adige, Trento n. 75/2009)
Va da sé che i mutamenti in parola modificano i rapporti tra le forze politiche presenti in consiglio, incidendo sul numero dei gruppi ovvero sulla consistenza numerica degli stessi, e ciò non può non influire sulla composizione delle commissioni consiliari che deve, pertanto, adeguarsi ai nuovi assetti.
L'ipotesi prospettata va pertanto inquadrata nell'ambito di un riequilibrio generale degli assetti presenti nelle commissioni.
Quanto al rispetto del criterio proporzionale previsto dal citato articolo 38, comma 6 del d.lgs. n. 267/2000, il legislatore non precisa come lo stesso debba essere declinato in concreto.
E' da ritenersi che spetti al regolamento, cui sono demandate la determinazione dei poteri delle commissioni, nonché la disciplina dell'organizzazione e delle forme di pubblicità dei lavori, stabilire i meccanismi idonei a garantirne il rispetto.
L'indirizzo giurisprudenziale e dottrinario formatosi stabilisce che il criterio proporzionale può dirsi rispettato solo ove sia assicurata la presenza in ogni commissione di ciascun gruppo – anche se formato da un solo consigliere - presente in consiglio (v. T.A.R. Lombardia Brescia 4.7.1992 n. 796; T.A.R. Lombardia, Milano, 3.5.1996, n. 567).
Il T.A.R. Lombardia, con la citata sentenza n. 567/1996, ha specificato, comunque, che il criterio proporzionale è posto dal legislatore come direttiva suscettibile di svariate opzioni applicative, egualmente legittime purché coerenti con la ratio che quel principio sottende, e che consiste nell'assicurare in seno alle commissioni la maggiore rappresentatività possibile. Al raggiungimento di questo risultato concorrono, come esperienza e prassi dimostrano, non soltanto la rappresentanza individuale proporzionata alla consistenza delle forze politiche presenti nell'organo elettivo, ma anche – quando la varietà di consistenza e di numero dei gruppi non consenta di conseguire l'obiettivo con precisione aritmetica, per quozienti interi – meccanismi tecnici (quali il voto ponderato, il voto plurimo e simili) idonei ad assicurare a ciascun commissario un peso corrispondente a quello della forza politica che rappresenta.
Nel caso di specie, lo statuto del comune di ., all'articolo 32 ha previsto che le commissioni consiliari vengono costituite con criterio proporzionale fra maggioranza e minoranza, e di norma, nel rispetto delle pari opportunità, mentre il vigente regolamento consiliare all'articolo 16 dispone che ogni commissione permanente è composta di un numero di consiglieri nominati dal consiglio in base alle designazioni dei gruppi stabilito ogni quadriennio (quinquennio) con propria deliberazione.
I gruppi, pertanto, designano i propri rappresentanti nell'ambito delle singole commissioni, fermo restando, comunque che il criterio per la loro composizione rimane quello della suddivisione tra maggioranza e minoranza.
La legge non fornisce una definizione di maggioranza o di minoranza. Talché, per maggioranza non può che intendersi il gruppo o la coalizione che sostiene il sindaco, mentre per minoranza si intendono le liste che non esprimono il sindaco e, dunque, i gruppi di opposizione. Il decreto lgs. n. 267/2000, all'articolo 6, parla di 'forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze', all'art. 27 prevede 'forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze' presso le comunità montane, all'art. 32 disciplina la rappresentanza delle minoranze presso le unioni di comuni, e all'art. 44 rinvia allo statuto le 'forme di garanzia delle minoranze e controllo consiliare' attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.
Questi elementi, che nell'evoluzione del mandato dei consiglieri comunali, in virtù proprio del mancato vincolo relativo al mandato imperativo, consentono il passaggio dai gruppi che sostengono il sindaco ai gruppi di opposizione e viceversa, costituiscono il parametro per la corretta collocazione dell'uno o dell'altro consigliere nei raggruppamenti di maggioranza o di minoranza.
Pertanto, ad avviso di questo Ufficio, la collocazione dinamica dei consiglieri nei vari gruppi costituisce il parametro di individuazione della loro posizione maggioritaria o minoritaria ai fini della corretta formazione delle varie commissioni.
Tuttavia, non essendo garantita la presenza di tutti i gruppi consiliari nelle varie commissioni, essendo prevalente, come detto il criterio della maggioranza e minoranza politica, sono da escludere, ovviamente artificiose creazioni di gruppi minoritari che impediscano la piena partecipazione a tutte le commissioni da parte dell'autentica minoranza.
Nel caso di specie, comunque, al fine di adeguare la composizione delle commissioni al criterio proporzionale previsto dal citato art. 38 del dlgs 267/2000 e dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, si potrebbe provvedere ad una revisione complessiva delle stesse con una deliberazione del consiglio comunale che prenda atto della designazione dei consiglieri in rappresentanza dei gruppi neo costituiti chi si collocano nella maggioranza o nella minoranza, e della sostituzione dei consiglieri.
Tanto si rappresenta con preghiera di voler partecipare il contenuto della presente all'ente interessato.