Legge 23 novembre 2012, n. 215 recante “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione de

Territorio e autonomie locali
31 Maggio 2013
Categoria 
05.03 Giunte comunali e provinciali
Sintesi/Massima 

La legge n. 215/2012 ha modificato il comma 3 dell’art. 6 del d.lgs.vo n. 267/2000, prevedendo che gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per “garantire”, anziché promuove come nella precedente formulazione, la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. Per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si fa rilevare che la novella legislativa se da un lato impone all’ente di adeguare il proprio statuto alle previsioni volte a garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte, dall’altro non reca in modo espresso l’obbligo di prevedere la nomina di assessori c.d. esterni, rimanendo nelle prerogative dell’ente la facoltà di autodeterminarsi in tal senso.

Testo 

Si fa riferimento alla problematica rappresentata dal ..in relazione all'applicazione della legge n. 215/2012, con particolare riguardo alla previsione di garantire la 'presenza di entrambi i sessi' nelle giunte comunali.
E' stato chiesto se, per adeguarsi alle modifiche recate dalla legge in esame, sussista l'obbligo di modificare lo statuto nelle ipotesi in cui, nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, non sia prevista la facoltà di nominare gli assessori tra 'cittadini non facenti parte del consiglio'.
Al riguardo appare necessario far presente che la legge n. 215/2012 ha modificato il comma 3 dell'art. 6 del d.lgs.vo n. 267/2000, prevedendo che gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per 'garantire', anziché promuove come nella precedente formulazione, la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 215/2012 è previsto che gli enti locali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, dovranno adeguare i rispettivi statuti e regolamenti alle novellate disposizioni del comma 3 dell'art. 6 del d.lgs.vo n. 267/2000.
Per completezza va considerato che la legge n. 215/2012 reca anche disposizioni volte a rendere effettiva la presenza di entrambi i sessi nei consigli comunali, sia nella formazione delle liste dei candidati, sia prevedendo l'obbligo, per l'elettore che voglia esprimere due voti di preferenza, di indicare persone di sesso diverso.
La giurisprudenza aveva già affermato l'effettività della previsione costituzionale sulla 'parità di genere' recata dall'art. 51, precisando, per quanto riguarda la nomina della giunta, che 'la mancanza di specifiche norme statutarie sulla rappresentanza di genere è irrilevante, in quanto per previsione legislativa, attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata, il sindaco è vincolato a formulare le proprie scelte in modo da conseguire anche tale obiettivo'. (TAR Lombardia Brescia sez. II sent. 5 gennaio 2012 n. 1)
La scelta del sindaco, nel designare i componenti della giunta, seppur discrezionale, deve cedere alla sindacabilità dell'atto da parte del giudice amministrativo in quanto vincolata dalla specifica disposizione normativa proprio per quanto riguarda la presenza di cittadini di entrambi i sessi. (Consiglio di Stato sez. V sent. 27 luglio 2011 n. 4502)
In altra pronuncia è stato specificato che l'obbligo di garantire la presenza nella giunta di persone di entrambi i sessi '. si scioglie solo se il sindaco offre la dimostrazione di non aver potuto in concreto individuare un assessore di genere femminile. La prova è particolarmente ardua, in quanto non possono essere utilizzate motivazioni di tipo meramente soggettivo (mancanza di conoscenza personale o di un preesistente rapporto fiduciario) e neppure ragioni di opportunità collegate agli equilibri tra i gruppi politici di maggioranza'. (TAR Lombardia Brescia ult cit)
Ciò posto, per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si fa rilevare che la novella legislativa, all'articolo 1, comma 2, se da un lato impone all'ente di adeguare il proprio statuto alle previsioni volte a garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte, dall'altro non reca in modo espresso l'obbligo di prevedere la nomina di assessori c.d. esterni, rimanendo nelle prerogative dell'ente la facoltà di autodeterminarsi in tal senso.
Al riguardo, una recente pronuncia giurisprudenziale ha affrontato proprio l'argomento in esame, relativo ad un comune con classe demografica che qui interessa, il cui statuto prevede espressamente che, nel caso di rinuncia o di assenza di donne nella maggioranza consiliare, ' il verificarsi. di tali . circostanze non obbliga il sindaco a nominare assessori di sesso femminile persone estranee al consiglio'.
Il giudice, al riguardo, ha stabilito che '.al fine di contemperare gli opposti interessi, in caso di assenza di donne all'interno della maggioranza consiliare il sindaco non può ritenersi obbligato ad individuare assessori di sesso femminile al di fuori della maggioranza consiliare, oppure al di fuori della compagine consiliare, ma neppure può ritenersi tout court esonerato dall'obbligo di nomina di assessori di sesso femminile, occorrendo invece che egli svolga un minimum di indagini conoscitive, tese ad individuare, all'interno della società civile (e beninteso nel solo bacino territoriale di riferimento del Comune, non potendo dirsi obbligato a spingersi oltre), personalità femminili in possesso di quelle qualità - doti professionali, nonché condivisione dei valori etico-politici propri della maggioranza uscita vittoriosa alle elezioni - necessarie per ricoprire l'incarico di componente la giunta municipale E' ovvio che tali indagini e, con esse la nomina di assessori di sesso femminile al di fuori della maggioranza consiliare, avranno ragion d'essere solo se compatibili con l'esigenza primaria della " governabilità", cioè se non pregiudicano l'esistenza del " governo locale " espresso dalle urne. Di tali indagini, e del loro esito, dovrà darsi conto, anche in sintesi, nel decreto sindacale con il quale vengano eventualmente nominati unicamente assessori di sesso maschile. Solo entro tali termini, pertanto, può dirsi che non vi sia obbligo per il sindaco a nominare assessori di sesso femminile persone estranee al Consiglio.' e solo se così interpretata la disposizione statutaria su richiamata '. può dirsi in linea con le suddette coordinate comunitarie e nazionali in punto di tutela della parità dei sessi nell'accesso alle cariche elettive'. (T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent. 7 febbraio 2013, n. 289)
La giurisprudenza qui riportata appare chiarificatrice della problematica in questione, in quanto individua i termini del contemperamento dell'obbligo di garantire la rappresentanza dei entrambi i sessi, e di assicurare il potere di organizzazione dell'ente che cede, in via di eccezione, al verificarsi di una concreta necessità di ricorrere a cittadini non presenti in consiglio.
Entro tali termini, a parere della scrivente, sembra dover essere ricondotto l'obbligo per il comune di adeguare il proprio statuto alle disposizioni recate dalla legge n. 215/2012, intervenendo con un'apposita previsione nel senso qui indicato.
Va, tuttavia, evidenziato che le prescrizioni sulla presentazione delle candidature e l'obbligo di indicare nella doppia preferenza di voto persone di entrambi i sessi, potrebbero, in concreto, consentire al sindaco di comporre la giunta nel rispetto della normativa qui richiamata e, quindi, rendere remoto il ricorso alle eccezioni qui descritte.