Un lavoratore di un comune ha presentato un esposto-quesito inteso a conoscere se gli LSU abbiano diritto al buono pasto, tenendo conto che l’attività lavorativa è articolata con due rientri settimanali pomeridiani. Al lavoratore in questione non veng

Territorio e autonomie locali
18 Aprile 2013
Categoria 
15.04.06 Mensa e buoni pasto
Sintesi/Massima 

La concessione del buono pasto è regolata dagli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000 che stabiliscono i criteri e le modalità per la corresponsione dello stesso. Peraltro l’art. 8 del D.L.gs n. 486/1998, ha esteso, ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili una serie di istituti previsti per il personale dipendente, ad esempio le ferie, malattie ecc.. Non si è tuttavia rinvenuta alcuna disposizione che consente l’estensione del buono pasto ai predetti lavoratori, tenuto conto della disposizione contenuta nell’art. 5, comma 7 del d.l. n. 95/2012 che nel determinare in 7,00 euro il valore nominale massimo attribuibile impone alle università statali, l’obbligo di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato.

Testo 

OGGETTO: Esposto–quesito di un comune da parte di un dipendente. Buono pasto per LSU.

Con e-mail un lavoratore socialmente utile utilizzato presso un Comune ha presentato un esposto-quesito inteso a conoscere se gli Lsu abbiano diritto alla corresponsione del buono pasto nel caso in cui l'attività lavorativa sia articolata, come quella degli altri dipendenti, con due rientri settimanali pomeridiani, tenuto conto che a detto lavoratore non vengono attribuiti.
Al riguardo, poiché trattasi di problematica di carattere generale, si ritiene opportuno svolgere le seguenti considerazioni.
La concessione del buono pasto per il personale dipendente degli enti locali è regolata dagli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000 che stabiliscono i criteri e le modalità per la corresponsione dello stesso. Pertanto, il rapporto di lavoro di mera utilizzazione che si instaura tra il lavoratore socialmente utile e l'amministrazione, impedisce l'applicazione 'tout court' della disposizione ai lavoratori in questione.
Si deve osservare, peraltro, che l'art. 8, del D.Lgs. n. 468/1998, ha esteso, ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili, una serie di istituti previsti per il personale dipendente quali, ad esempio, il trattamento di ferie e di malattia, i permessi per i famigliari conviventi portatori di handicap, i permessi retribuiti, se previsti dalla contrattazione di comparto, con il chiaro intento di ridurre progressivamente quelle disparità di trattamento, giuridico ed economico tra le due categorie di lavoratori, presenti nella normativa di settore.
Non si è, tuttavia, rinvenuta alcuna disposizione che consenta l'estensione del buono pasto ai predetti lavoratori, tenuto conto, altresì, della disposizione contenuta nell'art. 5, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, che nel determinare in 7,00 € il valore nominale massimo attribuibile, impone, alle università statali, l'obbligo di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato.
Stante quanto sopra, si prega codesta Prefettura di voler far conoscere, secondo le modalità ritenute più idonee, il contenuto della presente al soggetto interessato.