Poteri del vicesindaco.

Territorio e autonomie locali
11 Aprile 2013
Categoria 
05.01.05 Vicesindaco e Vicepresidente della Provncia
Sintesi/Massima 

poteri vice sindaco. Cfr pareri del Consiglio di Stato il n. 94/96 del 21/2/1996 e n.501, del 14.6.2001. Nel primo dei suddetti pareri il Consiglio di Stato ha ritenuto che nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, in cui vige la regola della incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere, il vicesindaco non può far parte del consiglio, con diritto di voto.

Ciò in quanto non pare concepibile che le cennate funzioni “vengano esercitate di volta in volta dal sindaco o da chi ne fa occasionalmente le veci, in pratica da un delegato. Nel nostro ordinamento, infatti, non è ammessa delega o sostituzione nelle funzioni di componente delle assemblee elettive”.

Testo 

E' stato formulato un quesito in tema di poteri del vicesindaco.

In particolare, è stato rappresentato che il sindaco del comune di . è stato sospeso dalla sue funzioni a seguito di un apposito provvedimento del prefetto di .ed ha rassegnato le proprie dimissioni.

Atteso che, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del dlgs n. 267 del 2000, i poteri del sindaco che sia stato sospeso dalle funzioni sono assunti dal vicesindaco, si chiede di conoscere se, considerato che quel comune ha una popolazione maggiore di 15000 abitanti, il vicesindaco possa esercitare il diritto di voto nell'ambito del consiglio comunale.

La tematica inerente il perimetro dei poteri del vicesindaco è stata oggetto di due pareri del Consiglio di Stato il n. 94/96 del 21/2/1996 e n.501, del 14.6.2001.

Nel primo dei suddetti pareri il Consiglio di Stato ha ritenuto che nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, in cui vige la regola della incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere, il vicesindaco non può far parte del consiglio, con diritto di voto.

Ciò in quanto non pare concepibile che le cennate funzioni 'vengano esercitate di volta in volta dal sindaco o da chi ne fa occasionalmente le veci, in pratica da un delegato. Nel nostro ordinamento, infatti, non è ammessa delega o sostituzione nelle funzioni di componente delle assemblee elettive'.

Peraltro, il successivo parere del Consiglio di Stato, sez. I, n.501, del 14.6.2001, intervenuto nuovamente sulla medesima tematica dei poteri del vicesindaco, non ha contraddetto la precedente pronuncia pur non soffermandosi sulla specifica questione.

Per quanto sopra esposto, non può che confermarsi l'orientamento secondo il quale il vicesindaco non può esercitare le funzioni di componente, con diritto di voto, del consiglio comunale.