A SEGUITO MODIFICA TITOLO V DELLA COSTITUZIONE, SPETTA ALLE REGIONI DISCIPLINARE LE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ALLE CARICHE ELETTIVE REGIONALI. NEL LAZIO IL CUMULO FRA LE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE REGIONALE E' INTERDETTO DALLE DISPOSIZIONI ART. 4 LEGGE 154/81 E ART. 42 STATUTO REGIONALE.
Class. n. 15900/TU/00/65 Roma, 9 aprile 2013
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OGGETTO: Comune di Incompatibilità tra la carica di sindaco e quella di assessore regionale del Lazio.
Si fa riferimento alla nota sopraevidenziata, con la quale è stato chiesto un parere in merito agli adempimenti conseguenti ad una eventuale deliberazione di decadenza del sindaco del comune di ......, in presenza della causa d'incompatibilità sopravvenuta conseguente alla nomina ad assessore della giunta regionale del Lazio.
Si premette, al riguardo, che a seguito della modifica del titolo V della Costituzione con la legge costituzionale n. 3/2001, spetta alle regioni disciplinare le cause di incompatibilità alle cariche elettive regionali e che, fino all'entrata in vigore delle discipline regionali, continuano ad applicarsi le disposizioni statali in materia, in forza del principio di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 131/2003.
Nella regione Lazio il cumulo di cariche fra quella di sindaco e quella di assessore regionale è interdetto dalle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 154/1981 e dell'art 42 dello Statuto Regionale.
Non può quindi che farsi salvezza delle prerogative degli organi regionali, deputati a valutare se l'espressione dell'opzione dell'interessato a favore della carica sopravvenuta sia idonea a far cessare lo stato d'incompatibilità.
Sotto il profilo della ricorrenza dell'incompatibilità rispetto alla carica locale, si presentano due soluzioni praticabili per il capo dell'amministrazione che intenda accettare la carica regionale: può dimettersi dalla carica locale o essere dichiarato decaduto dal consiglio comunale a conclusione del procedimento amministrativo previsto dall'art. 69 del decreto legislativo n. 267/2000, che, come rappresentato da codesta Prefettura, nel caso di specie risulta già avviato dal consiglio comunale.
La decadenza del sindaco dichiarata dal consiglio comunale concretizza una delle cause di scioglimento prevista dall'art. 141, comma 1, lett. b), n. 1 del d. lgs. n. 267/2000, per la quale andrà avviata la relativa procedura.