Da quanto sopra si ritiene che la circostanza per la quale il candidato aspirante alla mobilità ha conseguito una idoneità alla cat. D1 nella selezione verticale indetta da proprio comune non rileva ai fini del possesso del requisito richiesto nel bando di mobilità emanato da codesto Ente, relativo al possesso della categoria giuridica D1. Ciò risulta confermato dall’inquadramento alla 6 qualifica funzionale, riportato nella deliberazione di concessione del nulla osta, che corrisponda, come è noto, al possesso della categoria C e non a quella D.
OGGETTO: assunzione con procedura mobilità volontaria.
Con una nota un Comune ha rappresentato di aver attivato le procedure dio mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo contabile, cat. giuridica D1 a tempo parziale. Poiché alla suddetta procedura ha partecipato un candidato che ha dichiarato di possedere il profilo professionale di istruttore contabile, cat. C5 risultato 'idoneo cat. D1' in una graduatoria relativa ad una selezione di progressione verticale di un altro Ente, è stato chiesto di conoscere se sia da considerare inammissibile o meno la richiesta di partecipazione alla procedura di mobilità del suddetto candidato. All'uopo è stato fatto presente che la deliberazione di nulla osta adottata dall'ente cui appartiene il predetto soggetto indica come inquadramento quello di istruttore contabile 6° qualifica funzionale.
Al riguardo, si fa, preliminarmente, presente che, secondo anche quanto sostenuto dall'Aran, non risulta possibile applicare alle graduatorie delle progressioni verticali indette da un comune i medesimi principi e regole che sono invece tipici delle selezioni pubbliche per l'accesso dall'esterno.
Inoltre, giova evidenziare che il comma 1 bis dell'art. 52 del Dlgs 165/2001, come modificato dall'art. 62 del Dlgs 150/2009, dispone che le progressioni tra le aree devono avvenire tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva dei posti comunque non superiore al 50% di quelli messi a concorso.
Ciò posto, si rileva che l'art. 30 del citato Dlgs 165/2001, nel disporre il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse prevede, espressamente, al primo comma, che le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento.
Alla luce di quanto sopra si ritiene che la circostanza per la quale il candidato aspirante alla mobilità ha conseguito una idoneità alla cat. D1 nella selezione verticale indetta dal proprio comune non rileva ai fini del possesso del requisito richiesto nel bando di mobilità emanato da codesto Ente, relativo al possesso della categoria giuridica D1. Ciò risulta confermato dall'inquadramento alla 6° qualifica funzionale, riportato nella deliberazione di concessione del nulla osta, che corrisponde, come è noto, al possesso della categoria C e non a quella D.