Decadenza assessore per mancata partecipazione a tre sedute di giunta. Applicabilità art. 289 del R.D. n. 148 del 1915.

Territorio e autonomie locali
22 Febbraio 2013
Categoria 
05.03.02 Nomina e revoca assessori
Sintesi/Massima 

Il legislatore statale prevede l’ipotesi della decadenza per mancata partecipazione alle sedute con esclusivo riferimento alla carica di consigliere all’art. 43, ultimo comma, del T.U.E.L. n. 267/2000; nulla di analogo si prevede, alla stregua del vigente ordinamento, per la carica di assessore, a differenza dal pregresso ordinamento (v. art. 289, co. 2 del citato T.U.L.C.P. n. 148/1915).
Tale circostanza è da imputarsi alla configurazione della giunta quale organo fiduciario, di diretta collaborazione con il sindaco che dispone, fra l’altro, del potere di revoca dell’assessore allorché venga meno il rapporto di fiducia alla base dell’investitura a tale carica per le più svariate cause, ivi compresa la protratta e ingiustificata assenza alle sedute.

Testo 

Si fa riferimento alla allegata nota con la quale il sindaco del comune di .. ha chiesto il parere sull'applicabilità, nell'ambito del vigente ordinamento, dell'art. 289 del R.D. n. 148 del 1915 che prevede l'istituto della decadenza dalla carica di assessore per ingiustificata assenza a tre sedute consecutive della giunta.
Al riguardo, si fa presente quanto segue.

Il legislatore statale prevede l'ipotesi della decadenza per mancata partecipazione alle sedute con esclusivo riferimento alla carica di consigliere all'art. 43, ultimo comma, del T.U.E.L. n. 267/2000; tale norma va letta in combinato disposto con l'art. 273, co. 6 del medesimo T.U.E.L. n. 267 in base al quale, nelle more dell'adozione della prescritta disciplina statutaria, trova applicazione, per il profilo considerato, il disposto dell'art. 289 del T.U.L.C.P. n. 148/1915.
Nulla di analogo si prevede, alla stregua del vigente ordinamento, per la carica di assessore, a differenza dal pregresso ordinamento (v. art. 289, co. 2 del citato T.U.L.C.P. n. 148/1915).
Tale circostanza è da imputarsi alla configurazione della giunta quale organo fiduciario, di diretta collaborazione con il sindaco che dispone, fra l'altro, del potere di revoca dell'assessore allorché venga meno il rapporto di fiducia alla base dell'investitura a tale carica per le più svariate cause, ivi compresa la protratta e ingiustificata assenza alle sedute.

Come noto, ai sensi dell'art. 46, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, è previsto che 'il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio'.
Ed invero, secondo una consolidata giurisprudenza, 'la valutazione degli interessi coinvolti nel procedimento di revoca di un assessore è rimessa in via esclusiva al titolare politico dell'amministrazione, cui competono in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi per l'amministrazione dell'ente nell'interesse della comunità locale' ( Consiglio di Stato, V Sez, n. 803 del 16.2.2012).

Si prega di voler partecipare il contenuto della presente al comune interessato.