Si fa presente che i comuni a decorrere dal 1.1.2013 con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 ab., quale quello di specie, sono soggetti al patto di stabilità interno. Si ritiene che codesto Ente potrebbe accedere alla richiesta di cui trattasi solamente in presenza di tutte le condizioni e limitazioni previste dalla normativa.
OGGETTO: pensionamento dipendente-richiesta di parere.
Con una nota un comune ha chiesto di conoscere se possa accedere alla richiesta avanzata da un dipendente, cat. C5, con il profilo di istruttore tecnico, di trattenimento in servizio per un biennio oltre i limiti di età, tenuto conto che l'art. 24 della legge 214/2011 ha fissato in 66 anni il nuovo requisito anagrafico necessario per la pensione di vecchiaia. All'uopo è stata rappresentato che l'Ente è soggetto al patto di stabilità dall'anno in corso e che nel 2012 si è verificata una sola cessazione di personale di cat. B- posizione economica B6.
Al riguardo, si fa presente, preliminarmente, che, ai sensi dell'art. 16 comma 31 della legge 148/2011 a decorrere dal 1.1.2013 i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 ab., quale quello di specie, sono soggetti al patto di stabilità interno. Pertanto, la normativa assunzionale cui fare riferimento è quella contenuta ai commi 557, 557-bis., 557-ter dell'art. 1 della legge 296/2006 e s.m.i., e all'art. 76, comma 7 della legge 133/2008 e s.m.i. Tale ultimo comma 7 dispone che gli enti, che non superano il limite del 50% della spesa di personale rispetto alla spesa corrente, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.
Ciò posto, si rileva che il richiamato art. 24 della legge 214/2011, pur avendo introdotto una nuova disciplina in materia di trattamenti pensionistici, non ha inciso sull'applicazione degli istituti previsti dall'art. 72 della citata legge 133/2008, tra cui quello del trattenimento in servizio oltre i limiti di età, così come, anche, evidenziato nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8 dell'8.3.2012. Conseguentemente, i dipendenti, ai sensi di detta normativa, possono chiedere, e le amministrazioni possono accordare con le dovute valutazioni, il trattenimento in servizio oltre i predetti limiti anagrafici, fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 31 della legge 122/2010, che consente alle citate amministrazioni di effettuare i suddetti trattenimenti nell'ambito delle facoltà assunzionali concesse alle stesse dalla legislazione vigente in base alle cessazioni di personale.
Stante quanto sopra esposto si ritiene che codesto Ente potrebbe accedere alla richiesta di cui trattasi solamente in presenza di tutte le condizioni e limitazioni previste dalla richiamata normativa.