Allo stato della normativa, la richiesta del lavoratore non possa trovare favorevole accoglimento tenuto conto, altresì, della disposizione contenuta nell’art. 5, comma 7, del D.L. n.95/2012, convertito in legge n. 135/2012 (spending review), che nel determinare in 7,00 euro il valore nominale massimo attribuibile, impone, alle università statali, l’obbligo di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato.
OGGETTO: Concessione buono pasto a lavoratore socialmente utile. Corretta applicazione dell'art. 45 del CCNL 14.9.2000. Richiesta di parere.
Con una nota una Amministrazione ha chiesto alcuni chiarimenti in ordine alla corretta applicazione degli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, disciplinanti la concessione del buono pasto, tenuto conto della richiesta di corresponsione del predetto beneficio presentata da un lavoratore utilizzato in una attività socialmente utile e che usufruisce di una integrazione salariale pari a 16 ore settimanali. Ritenendo, infatti, che detti articoli trovino applicazione solo nei confronti del personale dipendente, è stato chiesto se l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato sia condizione essenziale al suddetto riconoscimento.
Al riguardo, non pare dubbio che i richiamati artt. 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, regolino la concessione del buono pasto per il personale dipendente, stabilendo i criteri e le modalità per la corresponsione dello stesso, mentre il rapporto di lavoro di mera utilizzazione che si instaura tra il lavoratore socialmente utile e l'amministrazione, impedisce l'applicazione 'tout court' della disposizione ai lavoratori in questione.
Si deve osservare, a tal proposito, che l'art. 8, del D.Lgs. n. 468/1998, ha esteso, ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili, una serie di istituti previsti per il personale dipendente quali, ad esempio, il trattamento di ferie e di malattia, i permessi per i famigliari conviventi portatori di handicap, i permessi retribuiti, se previsti dalla contrattazione di comparto, con il chiaro intento di ridurre progressivamente quelle disparità di trattamento, giuridico ed economico tra le due categorie di lavoratori, presenti nella normativa di settore.
Non si è, tuttavia, rinvenuta alcuna disposizione che consenta l'estensione del buono pasto ai predetti lavoratori.
Conseguentemente, si deve ritenere che, allo stato della normativa, la richiesta del lavoratore non possa trovare favorevole accoglimento tenuto conto, altresì, della disposizione contenuta nell'art. 5, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012 (Spending review), che nel determinare in 7,00 € il valore nominale massimo attribuibile, impone, alle università statali, l'obbligo di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato.